Custodia cautelare in carcere. Il limite della pena detentiva irroganda

25 Agosto 2015

Ai fini del rispetto della previsione del comma 2-bis dell'art. 274, lett. c), c.p.p. deve tenersi conto delle riduzioni previste per il caso di definizione del procedimento con rito alternativo? detto limite dei tre anni opera solo al momento dell'originaria applicazione della misura od anche ai fini del suo mantenimento?

Ai fini del rispetto della previsione del comma 2-bis dell'art. 274, lett. c), c.p.p., nella parte in cui fa divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, deve tenersi conto delle riduzioni previste per il caso di definizione del procedimento con rito alternativo? Inoltre, detto limite dei tre anni opera solo al momento dell'originaria applicazione della misura od anche ai fini del suo mantenimento?

Nel valutare la pena che verrà presumibilmente irrogata, il giudice non può essere chiamato a tenere conto anche delle diminuzioni di pena previste dal codice di rito nei casi di giudizio abbreviato e di patteggiamento, non potendosi far carico al decidente di prevedere le future scelte processuali delle parti.

Per quel che concerne la seconda parte del quesito, in base all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, il limite di tre anni di pena detentiva deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299 c.p.p. (Cass. pen., 26 marzo 2015, n. 13025. Conf., tra le altre, Cass. pen., 16 dicembre 2014, n. 1798).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.