Ricettazione di prodotto con marchio contraffatto
25 Agosto 2015
È configurabile il delitto di ricettazione per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine diversa rispetto a quella indicata?
A questo quesito le Sezioni unite ( Cass. pen., Sez. un. , 19 gennaio 2012, n. 22225 ) hanno risposto escludendo la configurabilità del reato di ricettazione per l'acquirente finale di cose per le quali siano stata violate le norme in materia di proprietà industriale.Il contrasto giurisprudenziale aveva riguardo alla diversa qualificazione della condotta di acquisto di merce contraffatta: delitto di ricettazione o illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma 7, d.l. 35/2005? Le Sezioni unite hanno affermato la natura di norma speciale della previsione dell'illecito amministrativo ex art. 9 , l . 689/ 19 81 rispetto al delitto di ricettazione (così come per l'incauto acquisto exart. 712 c . p . ), argomentando, sia sulla base delle clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato” che apre la previsione dell'illecito amministrativo, attualmente riferibile solo alle condotte realizzate da operatori commerciali, così da escludere le condotte degli acquirenti finali, sia sulla base del raffronto strutturale tra fattispecie incriminatrici.L'argomento della difesa, concernente la possibilità di contrasto tra la qualificazione come illecito amministrativo della condotta di acquisto di merce contraffatta e la direttiva comunitaria sul rispetto dei diritti di proprietà industriale (2004/48/CE) è stato respinto sulla base degli effetti in malam partem, come tali preclusi, che deriverebbero dall'accoglimento, sia con riguardo all'obbligo di interpretazione conforme che con riguardo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la sottoposizione alla questione di legittimità costituzionale ex artt. 117 e11 Cost.
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