Indennizzo per i pregiudizi derivanti dalla sottoposizione ingiusta al processo penale

Fabrizio Galluzzo
25 Agosto 2015

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario è possibile richiedere un indennizzo per i pregiudizi derivanti dalla sottoposizione ingiusta al processo penale?

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario è possibile richiedere un indennizzo per i pregiudizi derivanti dalla sottoposizione ingiusta al processo penale?

Secondo un approccio giurisprudenziale tendenzialmente superato, sarebbero indennizzabili soltanto i pregiudizi derivanti dalla sentenza irrevocabile di condanna e successivi alla stessa e non invece quelli verificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti allo stesso.

È, invece, condivisibile e in via di affermazione il filone interpretativo che ricorda che la giurisprudenza prevalente, nel liquidare somme per la riparazione dell'errore giudiziario derivante da ingiusta detenzione, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, tiene conto dei pregiudizi riconducibili al processo penale subito dall'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna.

Parliamo, quindi, non solo dei pregiudizi e di ogni altra conseguenza negativa che trovino esclusiva origine nella sentenza irrevocabile che aveva accertato la penale responsabilità dell'imputato ma anche delle ulteriori conseguenze che emergono progressivamente nel corso del processo ma che si manifestano concretamente nel momento dell'irrevocabilità della sentenza di condanna (si pensi, ad esempio, al sequestro che si trasforma in confisca).

Tra le voci di danno invocabili possiamo allora indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danno per perdita di chance, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2006, n. 24359. Nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili perché riferite al processo e non all'ingiusta condanna, le seguenti componenti del danno: le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure avviate in precedenza, avevano trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna; il danno derivante dalla perdita di un'autovettura di proprietà del ricorrente sequestrata e confiscata; la perdita dei risparmi utilizzati per la cura della figlia e per le spese di costituzione di parte civile della medesima).

Ed ancora: differenze retributive non percepite; perdita di immobili; spese legali per il processo penale; spese legali per le cause di lavoro; danni non patrimoniali.

Ma il catalogo è aperto e suscettibile di essere integrato con i casi specifici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.