Indagine delle difesa e rito abbreviato

25 Agosto 2015

In che modo è possibile utilizzare i risultati delle investigazioni difensive nel rito abbreviato? Il giudizio abbreviato rappresenta uno dei terreni d'elezione per l'utilizzo del materiale istruttorio acquisito durante le indagini della difesa

In che modo è possibile utilizzare i risultati delle investigazioni difensive nel rito abbreviato?

Il giudizio abbreviato rappresenta uno dei terreni d'elezione per l'utilizzo del materiale istruttorio acquisito durante le indagini della difesa: tali atti d'indagine, infatti, assumono pari dignità rispetto a quelli del P.M. e devono essere valutati dal giudice ai fini della decisione; conseguentemente la scelta sul rito, insindacabile da parte dell'accusa, consente di opporre all'attività d'indagine del P.M. atti formati unilateralmente in assenza di contraddittorio.

Le modalità e i tempi secondo i quali le indagini difensive “entrano” nel giudizio abbreviato possono essere riassunte nei seguenti termini:

  • per tutta la durata dell'udienza preliminare, la difesa può depositare il proprio fascicolo e, contestualmente, formulare richiesta di giudizio abbreviato;
  • il deposito degli atti d'indagine e la richiesta di giudizio abbreviato possono avvenire sino alla formulazione delle conclusioni (con la conseguenza che possono essere addirittura successivi alle conclusioni del P.M.);
  • non vi è, dunque, alcun obbligo di preventivo avviso;
  • l'utilizzabilità delle attività d'investigazione difensiva non presuppone la richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria.

I predetti principi corrispondono al pacifico orientamento della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 20 gennaio 2015, n.13516; Cass. pen., Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 13505) che si coordina con i reiterati interventi in materia da parte della Corte costituzionale (Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 117; Corte cost., 26 giugno 2009, n. 184; Corte cost., 24 giugno 2005, n. 245).

Va comunque precisato che se l'ammissione al giudizio abbreviato non condizionato esclude la possibilità per il P.M. di chiedere l'ammissione di “prova contraria” ai sensi all'art. 338, comma 5, c.p.p., la giurisprudenza di legittimità e, prima, la Corte costituzionale fanno salva la facoltà per il P.M., nell'ipotesi di produzione di atti difensivi “a sopresa”, di richiedere congrui rinvii dell'udienza al fine di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte (Corte cost., sentenza 245 cit.; Cass. pen., Sez. V, 29 maggio 2008, n. 26797; Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2009, n. 15236) e, conseguentemente, di sollecitare al Gup l'utilizzo dei poteri d'integrazione probatoria riconosciutigli dall'art. 441, comma 5, c.p.p. Secondo alcune decisioni, i rinvii possono addirittura precedere l'ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato, onde consentire lo svolgimento di indagini suppletive (Cass. pen., Sez. VI, 31gennaio 2008, n. 31683).

Per tali profili di oggettiva incertezza relativamente al contenuto finale del fascicolo dell'ufficio, il giudizio abbreviato nell'attuale assetto normativo si conferma un'opzione difensiva di grande delicatezza.

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