L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è configurabile come pena
25 Agosto 2016
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. La demolizione configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio che non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso. Con tali motivazioni la Corte di cassazione, Sezione III, nella sentenza n. 35212, depositata il 22 agosto 2016, ha respinto il ricorso presentato da una signora nei cui confronti il tribunale di Napoli - Sez. distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca o annullamento dell'ordine di demolizione emesso a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza di patteggiamento emessa del medesimo tribunale. Per il supremo Collegio, in ragione delle caratteristiche suddette, infatti, l'ordine di demolizione impartito dal giudice non può essere considerato una “pena” alla stregua dell'art. 7 della Cedu, in quanto non è finalizzato ad una punizione per impedire ulteriori trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge, ma il suo scopo è quello di una riparazione effettiva del danno. La stessa Corte Edu, nella sentenza Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009, si é espressa considerando tale sanzione come giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme Cedu. L'emissione di un ordine di demolizione, inoltre, prescinde dall'individuazione di responsabilità soggettive: la demolizione può, infatti, ben effettuarsi anche nel caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato. Data quindi la configurabilità dell'ordine di demolizione come obbligo di fare, non può essere soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della l. 689/1981, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 c.p., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali. |