Stalking e locus commissi delicti
25 Settembre 2015
In relazione al reato di atti persecutori, semplice o a mezzo internet, qual è il criterio di competenza territoriale? E se il reato è connesso con altre figure di reati, come si determina tale competenza?
Con il decreto legge del 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” è stato istituito, mediante l'inserimento dell'articolo 612-bis del codice penale, il reato di stalking (atti persecutori). Nel titolo XII – delitti contro la persona – del codice penale, nella sezione III – dei delitti contro la libertà morale - è stato, dunque, introdotto l'articolo 612-bis c.p. il quale prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. Trattasi di reato abituale e di evento, che si consuma nel momento in cui gli atti abbiano raggiunto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Un reato è consumato quando si verificano tutti gli elementi della fattispecie normativa e si può considerare commesso nel luogo in cui si sia realizzata la condotta, in tutto o in parte, ovvero ove si sia verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione (art. 6, comma 2, c.p.). Il luogo in cui si verifica la consumazione è definibile quale locus commissi delicti, ed è criterio utile ai fini della determinazione della competenza per territorio (artt. 8 e 9 c.p.p.). Al pari del reato permanente, il luogo di consumazione del reato di stalking è quello in cui vengono percepiti i primi atti persecutori e minacciosi. Nell'ipotesi del reato di stalking commesso tramite internet, il c.d. cyberstalking, la corte di cassazione, con la sentenza del 26 aprile 2011, n. 16307 (conforme: Cass. pen. n. 2739/2011), trattando di un caso di diffamazione aggravata dall'uso di internet, sull'individuazione del luogo di commissione del reato informatico, ha chiarito che “(…) non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall'art. 8 c.p.p. né quella fissata dall'art. 9, comma 1, c.p.p.” ed ha ritenuto “(…) che non vi sia motivo di discostarsi dal [..] orientamento, con la conseguenza che è necessario far ricorso ai criteri suppletivi fissati dal II comma del predetto art. 9 c.p.p., ossia al luogo di domicilio dell'imputato.”. Tuttavia, la competenza tramite locus commissi delicti muterà in base alla connessione con altri reati e quindi: laddove il reato si accompagni a fatti di sangue, invece, deve valutarsi la gravità e l'entità di questi ultimi; in caso di lesioni lievi (art. 582 c.p.) a guidare la competenza resterà il reato di stalking; per le lesioni gravissime (art. 583 c.p.) o, a maggior ragione, qualora si verifichino episodi omicidiari (art. 575 c.p.) si ritornerà all'accertamento del luogo di commissione del fatto più grave. Ancora, nelle ipotesi di connessione del reato di stalking con il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) la competenza sarà determinata dal luogo di consumazione dei maltrattamenti in quanto più grave. |