Niente sospensione feriale per la redazione della motivazione della sentenza
25 Settembre 2017
Le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a risolvere la questione controversa in giurisprudenza «se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione per il periodo feriale alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132/2014, conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014», rimessa con ord. n. 29871/2017 (v. CAMPOLI, L'applicabilità della sospensione feriale anche per la redazione della motivazione della sentenza), hanno affermato il principio di diritto secondo cui «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132/2014, conv. con modif. dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale». |