La restituzione degli atti al P.M. non costituisce una regressione di “fase cautelare”
25 Ottobre 2016
La seconda sezione penale della Cassazione è stata chiamata a stabilire se l'ordinanza ex art. 33-sexies c.p.p. con la quale il giudice dell'udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al P.M., per l'emissione del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 552 c.p.p., comporta una regressione di “fase” ai sensi e per gli effetti dell'art. 303, comma 2, c.p.p. I giudici di legittimità, in linea con la costante giurisprudenza, hanno affermato che la restituzione degli atti del pubblico ministero a seguito del provvedimento assunto in udienza preliminare non costituisce una regressione in senso tecnico perché in base al primo comma dell'art. 303 c.p.p. il provvedimento è stato assunto all'interno della medesima fase cautelare decorrente dall'esecuzione della misura, fase che sarebbe venuta ad esaurirsi solo con l'emissione del decreto che dispone il giudizio sostanzialmente ritenendo che a tal fine l'udienza preliminare sia da ritenersi compresa nella fase di indagini preliminari. |