Appello e remissione della querela

29 Novembre 2016

In caso di condanna intervenuta in primo grado per un reato perseguibile a querela di parte, può essere proposto appello al solo fine di rappresentare al giudice di secondo grado la sopravvenuta remissione della querela e la conseguente accettazione? Quali oneri di allegazione gravano sulla parte impugnante? A rigore, un atto d'appello che abbia l'unico fine di rappresentare l'intervenuta remissione della querela potrebbe (e, più ancora, potrà, se troveranno spazio le preannunciate modifiche normative) essere dichiarato inammissibile.

In caso di condanna intervenuta in primo grado per un reato perseguibile a querela di parte, può essere proposto appello al solo fine di rappresentare al giudice di secondo grado la sopravvenuta remissione della querela e la conseguente accettazione? Quali oneri di allegazione gravano sulla parte impugnante?

A rigore, un atto d'appello che abbia l'unico fine di rappresentare l'intervenuta remissione della querela potrebbe (e, più ancora, potrà, se troveranno spazio le preannunciate modifiche normative) essere dichiarato inammissibile.

Mancherebbe, infatti, l'indicazione dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, sanzionata dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p. (in questo senso, sia pure con riferimento al ricorso per cassazione, si veda Cass. pen., Sez. II 30 settembre 2003, n. 43095 secondo la quale è inammissibile il ricorso proposto unicamente per far valere la remissione di querela, proposta ed accettata dopo la sentenza di appello e prima della presentazione del ricorso, quando l'atto di impugnazione non contenga nessuna prospettazione che contrasti con la decisione impugnata).

Vero è, tuttavia, che anche a seguito della decisione a Sezioni unite 25 febbraio 2004, n. 24246, può ritenersi acquisito il principio secondo il quale l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela deve essere rilevata e dichiarata in luogo dell'inammissibilità (purchè questa non dipenda da tardività dell'impugnazione).

La risposta alla prima parte del quesito può dunque essere positiva, sebbene sia comunque preferibile, al fine di prevenire qualunque contestazione, che l'atto d'appello contenga una critica per punti alla sentenza impugnata e consenta la valida instaurazione di un rapporto processuale.

Quanto alla seconda parte del quesito, si ritiene che sia onere della parte che intende giovarsi della causa estintiva del reato allegare gli elementi in suo possesso che comprovino la ricorrenza della stessa (in questo senso, relativamente ad ipotesi di prescrizione del reato, si legga Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2009, n. 19082).

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