Annullamento senza rinvio e patteggiamento. Il rito speciale è riproponibile?

26 Gennaio 2017

Dopo che la Cassazione ha disposto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena, le parti possono riproporre il rito alternativo?

Dopo che la Cassazione ha disposto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena, le parti possono riproporre il rito alternativo?

Al quesito deve darsi risposta positiva. L'annullamento (senza rinvio) della sentenza di patteggiamento derivante dall'illegalità della pena precedentemente determinata, importa la possibilità per le parti di rinegoziare l'accordo, certamente su altre basi o, altrimenti, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, senza possibilità di regressione. Ne discende che é inammissibile la formulazione della richiesta di altri riti speciali, quando il termine per la loro domanda sia già decorso (si pensi all'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova).

In particolare, nel patteggiamento, l'illegalità della pena determina l'invalidità dell'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito: constatata l'invalidità, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo su altre basi o, in mancanza di un nuovo accordo, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Cass. pen., Sez. un., n. 35738/2010, da ultimo, Cass. pen., Sez. III, n. 53911/2016).

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