Frodi Iva. Sanzionare la società e il suo rappresentante legale non viola il ne bis in idem
26 Aprile 2017
La Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta Sezione, con decisione del 5 aprile 2017, ha dichiarato che: «l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale […] che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti sono stati avviati nei confronti di una persona fisica ». Motiva la Corte di giustizia che l'applicazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 50 cit. presuppone, anzitutto, che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei principi, pertanto, come nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione se destinatarie delle sanzioni tributarie sono state le società dotate di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono avvenuti nei confronti dei legali rappresentati delle stesse, che sono persone fisiche. |