L'abusivo utilizzo dell'autovettura di servizio per fini personali: un caso di ampio e variegato diritto vivente

26 Aprile 2017

Sebbene sembrasse definitivamente consolidato l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'abusivo utilizzo dell'autovettura di servizio costituisce peculato d'uso, alcune recenti pronunce della suprema Corte hanno riproposto, all'interno della sesta Sezione, il contrasto in ordine alla qualificazione della fattispecie in epigrafe, ritenendo ...
Abstract

Sebbene sembrasse definitivamente consolidato l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'abusivo utilizzo dell'autovettura di servizio costituisce peculato d'uso, alcune recenti pronunce della suprema Corte hanno riproposto, all'interno della sesta Sezione, il contrasto in ordine alla qualificazione della fattispecie in epigrafe, ritenendo ricorre un'ipotesi di peculato comune.

Giova peraltro segnalare che in passato non erano mancate pronunce che qualificavano la fattispecie quale abuso d'ufficio oppure ne riconoscevano l'irrilevanza penale, a fronte di un abuso del veicolo non sistematico.

La crisi della soluzione consolidata: le più recenti pronunce della corte di legittimità

Alcuni recenti arresti della suprema Corte (Cass.pen., Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 34765; Cass.pen., Sez. VI, 10 marzo 2016, n. 13038) riprendendo le conclusioni di una giurisprudenza minoritaria (Cass.Pen., Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 20922) hanno rivisitato l'orientamento, che sembrava ormai consolidato, secondo cui l'abusivo utilizzo dell'autovettura di servizio costituisce peculato d'uso (Cass. pen., Sez. VI,29 gennaio 2015, n. 14040; Cass.pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 39770; Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 25541; Cass.pen., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 26812; Cass.pen., Sez. VI,9 giugno 2011, n. 34248).

Il novello approdo ermeneutico configura l'utilizzo de qua come peculato ordinario, sulla scorta di una nozione ampia di appropriazione (si confronti in particolare Cassazione penale, Sez. VI, 10 marzo 2016, n. 13038).

Infatti dopo aver richiamato un precedente delle Sezioni unite (Corte di cassazione, Sez. unite, 2 maggio 2013, 19054), in cui si è osservato, seppur con riferimento al diverso delitto di appropriazione indebita, che «la nozione di appropriazione ha finito per assumere un significato comprensivo sia dell'appropriazione in senso stretto, sia della distrazione, sia dell'uso arbitrario», nella sentenza in parola si ritiene che per integrarsi il delitto di peculato ordinario «non è necessaria la perdita definitiva del bene».

Dunque l'abusivo utilizzo dell'autovettura di servizio ben può essere sussunto nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 314 c.p., giacché esso manifesterebbe l'esercizio di un potere uti dominus sulla cosa, tale da sottrarre il bene alla disponibilità della pubblica amministrazione, «rilevando a tal fine la sistematica reiterazione dell'uso abusivo».

Per converso dovrebbe ritenersi esclusa la ricorrenza del peculato d'uso, dacché questo è caratterizzato dal punto di visto oggettivo «dall'endiadi dell'uso momentaneo e dalla immediata restituzione del bene» e dal punto di vista soggettivo dal «solo scopo di far uso momentaneo» del medesimo, tratti incompatibili con una signoria seppur temporanea sulla res.

Il diverso approdo ermeneutico

Diversamente l'arresto maggioritario ritiene che l'abuso dell'autovettura di servizio integri il delitto di cui all'art. 314, comma 2, c.p. (Cass. pen., Sez. VI,29 gennaio 2015, 14040; Cass.pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 39770; Cass.pen., Sez. I, 9 febbraio 2006, n. 10274; Cass.pen., Sez. VI, n. 25541 del 21 maggio 2009; Cass.pen., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 26812; Cass.pen., Sez. VI,9 giugno 2011, n. 34248).

Si noti che a tale indirizzo non sfugge affatto il dictum delle Sezioni unite (Corte di cassazione, Sez. unite, 2 maggio 2013, 19054, cit.) richiamate dall'opposta esegesi. Anzi proprio sulla scorta della diffusa lettura delle argomentazioni dispiegate dal massimo consesso della Corte l'arresto citato perviene alla soluzione de qua (in particolare Cassazione penale, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 14040).

Infatti le Sezioni unite, pur richiamando l'ampia nozione di appropriazione maturata nell' ambito del delitto di cui all'art. 646 c.p., sottolineano che comunque anche in quell'ambito «si richiede l'effetto della perdita della cosa stessa da parte dell'avente diritto».

Ciò posto, la ragione storica della introduzione del peculato d'uso è proprio quella di reprimere «il grave fenomeno dell'utilizzo improprio dei beni della pubblica amministrazione» (Corte di cassazione, Sezioni unite, 2 maggio 2013, 19054, cit.). Ed invero l'uso momentaneo cui si riferisce l'art. 314 cpv. consiste «nel fatto di distogliere temporaneamente la cosa dalla sua originaria destinazione, per piegarla a scopi personali», trattandosi, in altri termini, «di un abuso del possesso, che non si traduce, e non puo' per definizione tradursi, nella sua stabile inversione in dominio» (ibidem).

Peraltro l'indirizzo in parola ha rilevato che l'uso momentaneo previsto dalla disposizione codicistica non comporta necessariamente un utilizzo istantaneo della res, potendo trattarsi anche di un uso temporaneo (in particolare Cassazione penale, Sez. VI,29 gennaio 2015, n. 14040).

Un'opzione radicalmente diversa: abuso d'ufficio

A rendere più articolato il tema in trattazione, sovvengono, per quanto rare, le sentenze che qualificano la fattispecie de qua come abuso di ufficio (Cass.pen., Sez. VI, 4 aprile 2012, n. 19547, in motivazione; Cass.epen., Sez. VI,15 aprile 2009, n. 25537).

Si tratta tuttavia di pronunce che non offrono una puntuale motivazione in ordine alla scelta ermeneutica compiuta.

Nondimeno la più risalente delle decisioni testé richiamate (Cass.pen., Sez. VI, del 15 aprile 2009, n. 25537 cit.) offre uno spunto per ritenere che, in armonia con la clausola di riserva che anima l'art. 323 c.p., il delitto di abuso di ufficio sia integrato lì dove l'abusivo utilizzo dell'autovettura, stante la sua sporadicità, non abbia provocato un rilevante danno patrimoniale o comunque un pregiudizio alla ordinaria attività funzionale della P.A. Infatti la suprema Corte nel caso di specie aveva osservato in relazione «alla dedotta irrilevanza economica e funzionale degli sporadici utilizzi di autovetture e personale di servizio» che, ai fini del delitto ex art. 323 c.p. «non rilevano le disfunzioni o l'entità del danno in sé per la P.A. […] ma solo un (ingiusto) vantaggio patrimoniale procurato dall'agente a sé o a terzi» (Cass.pen., Sez. VI, del 15 aprile 2009, n. 25537 cit.).

L'irrilevanza penale dell'abuso sporadico

In altri casi, tuttavia, la Corte, valorizzando il principio di offensività, ha ritenuto che l'uso episodico dell'autovettura di servizio, pur integrando «una oggettiva appropriazione della cosa altrui […] non ha leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non ha arrecato un danno patrimoniale apprezzabile», di talchè «il fatto, solo moralmente riprovevole, non configura un illecito penale» (Cass.pen., Sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 10233).

In altra pronuncia i giudici della nomofilachia hanno confermato la sentenza del Gup che aveva prosciolto gli imputati, assessori del comune di Napoli che in un anno avevano per nove volte impiegato per ragioni personali l'autovettura di servizio, escludendo tanto il peculato, quanto l'abuso d'ufficio, e ciò sul rilievo che non ricorreva un concreto e significativo danno economico all'ente pubblico, ovvero un pregiudizio all'ordinaria attività funzionale dello stesso (Cass.pen., Sez. VI, 27 ottobre 2010, n. 7177).

In un ulteriore caso la Corte regolatrice ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per peculato d'uso per insussistenza del fatto, a cagione della mancata lesione degli interessi suddetti (Cass.pen., Sez. VI,12 gennaio 2012, n. 5006).

In conclusione

Il frastagliato quadro giuridico che si è cercato di riassumere antea è foriero di conseguenze sensibilmente diverse a seconda dell'opzione prescelta. A voler tacere dei casi di uso sporadico o occasionale del bene, non si può non considerare che la stessa scelta tra peculato e peculato d'uso comporta conseguenze di non poco momento, si pensi ex multis all'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego previsto, ex art. 32-quinquies c.p., in caso di irrogazione di una pena detentiva non inferiore a due anni per peculato ordinario, lì dove invece tale sanzione non è prevista per il peculato d'uso o l'abuso di ufficio.

Appare davvero opportuno un intervento dirimente delle Sezioni unite.

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