Decesso del detenuto in isolamento. Risponde il medico che ha omesso i “costanti controlli sanitari”
26 Maggio 2017
Il caso esaminato dalla Corte di cassazione, sentenza 25576 del 23 maggio 2017, riguarda il decesso di un detenuto per insufficienza cardiorespiratoria dovuta a polmonite, mentre si trovava in regime di isolamento presso il tribunale di Rebibbia. Per tale fatto veniva imputato per omicidio colposo il dirigente della UOSD Medicina preventiva in ambito penitenziario presso la struttura di Rebibbia il quale, contrariamente a quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 39 ord. penit., avrebbe omesso di «dare disposizioni ai medici di reparto affinché modificassero la prassi […] di eseguire le visite mediche […] limitandosi ad un colloquio amnestetico, senza eseguire un esame obiettivo generale». Il Gup del tribunale di Roma riteneva però di dover dichiarare il non luogo a procedere per insussistenza del fatto in quanto, a suo parere, dalla norma citata non consegue alcun obbligo per i medici dell'istituto penitenziario di eseguire la visita medica, se non nei confronti degli ammalati o di coloro che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 11 ord. penit. Diversa appare la lettura offerta dalla Cassazione che, accogliendo il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Gup romano, ha affermato che: «la disciplina che regola l'irrogazione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, secondo l'art. 39, l. 354/1975, prevede, sotto il profilo della tutela della salute del detenuto, due regole cautelari: la prima, si concreta nel rilascio da parte del sanitario di una certificazione scritta attestante che la persona può sopportare tale sanzione; la seconda, si concreta nella sottoposizione del detenuto, in corso di esecuzione della sanzione, a costante controllo sanitario. Spiegano i giudici della Sezione IV penale che il tenore letterale dell'art. 39 non limita il controllo del medico alla verifica delle condizioni psicologiche del detenuto ma, al contrario, nel richiedere i costanti controlli sanitari sui detenuti in isolamento disciplinare, il Legislatore ha manifestato la volontà che le visite mediche – che ordinariamente vengono eseguite a richiesta – siano eseguite d'ufficio e, quindi, anche in mancanza di una richiesta del detenuto il quale, per vari motivi, tra cui non ultimi quelli psicologici, potrebbe non volerla avanzare. La Cassazione ha pertanto annullato con rinvio la sentenza del Gup. |