Diritto di querela e amministrazione di sostegno

Andrea Lazzoni
26 Maggio 2017

Un amministratore di sostegno può sporgere valida querela per l'amministrato senza previa autorizzazione del giudice tutelare ? La risposta al quesito, nei termini proposti, deve essere negativa: posto che la querela viene inclusa tra gli atti personalissimi, il relativo diritto resta riservato alla persona offesa dal reato anche quando la sua capacità giuridica risulti affievolita a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno.Tuttavia ...

Un amministratore di sostegno può sporgere valida querela per l'amministrato senza previa autorizzazione del giudice tutelare ?

La risposta al quesito, nei termini proposti, deve essere negativa: posto che la querela viene inclusa tra gli atti personalissimi, il relativo diritto resta riservato alla persona offesa dal reato anche quando la sua capacità giuridica risulti affievolita a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno.

Tuttavia, in concreto la situazione può presentare delle significative varianti: in particolare, è possibile che l'amministrazione di sostegno venga disposta a beneficio di soggetto in condizioni di rilevante infermità psichica (caso non infrequente nella prassi), il quale sia incapace di determinarsi autonomamente.

In tal caso, la giurisprudenza di merito ammette che il decreto di nomina emesso dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 405 c.p.c. tenga conto di tale condizione individuando tra gli « atti che l'amministratore di sostegno ha il potere dei compiere in nome e per conto del beneficiario » anche l'atto di querela: in questo senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione rilevando che « perfettamente valida è la querela proposta dall'amministratore di sostegno i cui poteri sono individuati dal decreto del giudice tutelare ivi compreso quello di proporre querela nell'interesse dell'amministrato; infatti l'amministratore di sostegno è privo di un autonomo potere di querela ma rappresenta l'amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale appositamente emesso non ritenendosi necessaria ai fine della proposizione di querela la nomina di un curatore non risultando alcun conflitto tra le persone interessate » (Cass. Sez. IV, 8 maggio 2012, n. 32388).

Fermo restando che l'amministratore di sostegno non è titolare di un autonomo potere di querela nell'interesse dell'amministrato, un orientamento più rigoroso ritiene che, comunque, « il potere di presentare querela che è un atto personalissimo non è attribuito nè attribuibile all'amministratore di sostegno onde, laddove si ponga una questione di procedibilità del reato, ciò che l'amministratore può e deve fare è sollecitare la nomina di un curatore speciale » (Cass. Sez. IV, 17 giugno 2011 n. 30867; negli stessi termini, da ultimo, Cass. Sez. II, 8 aprile 2015, n. 14071).

In sintesi, laddove l'amministrato sia di fatto incapace la querela potrà essere proposta da un curatore speciale nominato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 338 c.p.p. anche nella persona dello stesso amministratore di sostegno.

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