Sospensione condizionale della pena e lavoro di pubblica utilità
26 Agosto 2015
Sono compatibili sospensione condizionale della pena e lavoro di pubblica utilità?
La frequente emersione statistica del reato di guida in stato di ebbrezza ha prodotto un notevole dibattito giurisprudenziale sull'applicazione del lavoro di pubblica utilità e sui connessi rapporti con l'istituto generale della sospensione condizionale della pena. La scelta dell'imputato di beneficiare del lavoro di pubblica utilità attiene primariamente all'effetto premiale dell'estinzione del reato in caso di positivo svolgimento, nonché alla riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida ed alla revoca della confisca del veicolo sequestrato (beneficio di indubbio favore, soprattutto laddove il valore economico del veicolo risulti rilevante). In tema di trattamento sanzionatorio della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato da ultimo ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2015, n. 29916) incompatibile con la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, cod. strada), non potendosi pervenire all'applicazione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa. Ciò comporta che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità necessita della richiesta di rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti. In proposito, allorquando l'imputato abbia in primo grado ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'eventuale sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta in appello comporta per il condannato una rinuncia implicita al beneficio medesimo. Ne deriva, in sostanza, che l'introduzione in appello della richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, doveva intendersi come di implicita rinuncia all'alternativo beneficio della sospensione condizionale; peraltro, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 5 luglio 2013, n. 179 (su ordinanza di rimessione del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi), si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che “Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede”. Tale pronuncia additiva, quindi, garantisce all'istituto una dinamica applicativa del tutto nuova, nell'ottica di un evidente favor manifestato dal legislatore.
|