Custodia cautelare in carcere e “fatto di lieve entità” di cui all’art. 276, comma 1-ter, c.p.p.
26 Agosto 2015
Come deve intendersi il “fatto di lieve entità” previsto dall'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. quale unico limite all'obbligatoria sostituzione degli arresti domiciliari col carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora?
Ci troviamo in presenza, evidentemente, di una clausola di salvaguardia costruita in termini generici e non tassativi, la cui interpretazione è, quindi, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che dovrà valutarne la sussistenza avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso di specie. Così, ad esempio, potrà essere stimato di lieve entità l'allontanamento dall'abitazione di chi, in una giornata afosa, sia stato sorpreso a fumare negli spazi condominiali o davanti al portone di casa o quello si chi sia stato colto dalle forze dell'ordine nell'atto di accompagnare il figlio a scuola o con le buste della spesa ancora in mano, dopo essersi recato a comprare da mangiare nel vicino supermercato. La lieve entità non dipende, però, soltanto dalla misura spaziale o temporale dell'allontanamento ma dalla complessiva gravità del fatto. In quest'ottica, quindi, sarà da giudicare tutt'altro che lieve, ad esempio, il comportamento del pregiudicato per stupefacenti, agli arresti domiciliari per detenzione a fine di spaccio, che si sia allontanato anche solo per pochi minuti e sia stato sorpreso a confabulare in compagnia di altri soggetti con precedenti per reati della stessa indole. |