Custodia cautelare in carcere e “fatto di lieve entità” di cui all’art. 276, comma 1-ter, c.p.p.

26 Agosto 2015

Come deve intendersi il “fatto di lieve entità” previsto dall'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. quale unico limite all'obbligatoria sostituzione degli arresti domiciliari col carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi

Come deve intendersi il “fatto di lieve entità” previsto dall'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. quale unico limite all'obbligatoria sostituzione degli arresti domiciliari col carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora?

Ci troviamo in presenza, evidentemente, di una clausola di salvaguardia costruita in termini generici e non tassativi, la cui interpretazione è, quindi, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che dovrà valutarne la sussistenza avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso di specie.

Così, ad esempio, potrà essere stimato di lieve entità l'allontanamento dall'abitazione di chi, in una giornata afosa, sia stato sorpreso a fumare negli spazi condominiali o davanti al portone di casa o quello si chi sia stato colto dalle forze dell'ordine nell'atto di accompagnare il figlio a scuola o con le buste della spesa ancora in mano, dopo essersi recato a comprare da mangiare nel vicino supermercato.

La lieve entità non dipende, però, soltanto dalla misura spaziale o temporale dell'allontanamento ma dalla complessiva gravità del fatto.

In quest'ottica, quindi, sarà da giudicare tutt'altro che lieve, ad esempio, il comportamento del pregiudicato per stupefacenti, agli arresti domiciliari per detenzione a fine di spaccio, che si sia allontanato anche solo per pochi minuti e sia stato sorpreso a confabulare in compagnia di altri soggetti con precedenti per reati della stessa indole.

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