Il diritto all'informazione della vittima

26 Agosto 2015

La persona offesa, vittima di stalking, ha diritto ad essere consultata o informata nel caso in cui l'indagato, sottoposto alla misura cautelare ex art. 282-ter c.p.p., proponga istanza di patteggiamento nella fase delle indagini preliminari?

La persona offesa, vittima di stalking, ha diritto ad essere consultata o informata nel caso in cui l'indagato, sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., proponga istanza di patteggiamento nella fase delle indagini preliminari?

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29 /UE del 25 ottobre 2012 (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la l. 77 del 27 giugno 2013, obbligano gli Stati membri ad adottare strumenti legislativi che assicurino un'adeguata informazione della vittima della violenza di genere sui propri diritti, sullo stato del procedimento, sullo stato cautelare della persona accusata del reato e sull'evoluzione di tale stato.

La legge 119/2013 ha realizzato solo in parte, per quanto riguarda lo stato cautelare, con le modifiche introdotte nell'art. 299 c.p.p., lo statuto informativo della persona offesa imposto dalla legislazione sovranazionale. Durante la fase delle indagini preliminari, la persona offesa di delitti commessi con violenza alle persone è destinataria, ex lege, della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misura cautelari, quale quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Entro due giorni dalla notifica, la persona offesa avrà la facoltà d'interloquire nel procedimento de libertate mediante il deposito di memorie ex art. 121 c.p.p., (art. 299, comma 3, c.p.p.). Tale facoltà è riconosciuta anche nella successiva fase di chiusura delle indagini preliminari (art. 299, comma 4–bis, c.p.p.). L'informativa riguarda anche i conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure emessi dal giudice ex art. 299, comma 2–bis, c.p.p. Tuttavia, la novella non ha previsto alcun onere informativo nel caso in cui la misura perda efficacia per cause diverse dalla estinzione o sostituzione disposta dal giudice su istanza di parte (art. 299 c.p.p.).

Poiché, nell'ipotesi di richiesta da parte dell'indagato di definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena su richiesta, avanzata nel corso delle indagini preliminari, non è previsto (art. 447 c.p.p.) che l'avviso dell'udienza debba essere notificato alla persona offesa, questa resterà estromessa dal diritto di parteciparvi (e non ne verrà neppure informata). Pertanto, se con l'istanza di patteggiamento l'indagato ha richiesto, ed ottenuto, anche la concessione della sospensione condizionale della pena, la misura cautelare perderà efficacia, ex art. 300, comma 3, c.p.p. senza che la persona offesa possa venire avvisata del relativo provvedimento estintivo.

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