Esercizio abusivo di una professione e titolo abilitativo acquisito in un Paese della Unione europea.

Ciro Iorio
26 Agosto 2015

L'esercizio della professione in Italia col titolo acquisito in un altro Stato membro della Unione europea può integrare il reato di esercizio abusivo di una professione per mancanza della relativa abilitazione professionale?

L'esercizio della professione in Italia col titolo acquisito in un altro Stato membro della Unione europea può integrare il reato di esercizio abusivo di una professione per mancanza della relativa abilitazione professionale?

È molto frequente il caso di soggetti che avendo acquisito la laurea in Italia decidono di conseguire l'abilitazione professionale in un Paese membro della Unione europea per poi ritornare in patria per ivi esercitare la professione sulla base dei principi sanciti dalle direttive comunitarie in tema di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori.

In tali casi ci si chiede se l'esercizio della professione in Italia col titolo acquisito in un altro Stato membro della Unione europea possa integrare il reato di esercizio abusivo di una professione per mancanza della relativa abilitazione professionale.

La Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2013 n. 47533), proprio in relazione al reato di esercizio abusivo di una professione e alla incidenza che su di esso può avere il diritto comunitario, ha stabilito che lo svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte dei cittadini dell'Unione europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell'Unione non configura gli estremi del reato previsto dall'art. 348 c.p. solo se l'interessato abbia presentato domanda al Ministero della sanità e questo, dopo aver accertato la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione.

Il principio era già stato affermato anche in riferimento allo svolgimento in Italia, con qualifica professionale acquisita in altro Stato membro della Unione europea, delle attività di psicologo e psicoterapeuta; secondo Cass. pen., Sez. VI,10 dicembre 2007, n. 46067 lo svolgimento delle predette attività in assenza del riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Paesi membri della Unione europea e della conseguente iscrizione nei relativi albi professionali, integra il reato di esercizio abusivo di una professione.

Ciò che in sostanza rileva è l'acquisizione di una corrispondente qualifica professionale in un Paese comunitario, il riconoscimento del titolo da parte del Ministero dello Stato ospitante e l'iscrizione nel relativo albo professionale.

Tali principi sono stati altresì ribaditi dalle Sezioni unite penali con sentenza 15 dicembre 2011, n. 11545 nella parte in cui si evidenzia come tra le fonti integrative cui rinvia la norma penale in bianco di cui all'art. 348 c.p., vi siano anche le procedure propedeutiche all'esercizio in Italia di un'attività professionale da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sulla base del diritto di stabilimento e di quello della libera circolazione dei servizi sanciti dal trattato UE.

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