Beni culturali esportati abusivamente: la confisca è obbligatoria anche senza condanna
26 Ottobre 2015
La confisca dei beni culturali esportati illecitamente all'estero non richiede necessariamente la contestuale sentenza di condanna nei confronti dell'autore del reato. Il principio è stato affermato dalla sentenza depositata il 22 ottobre 2015 dalla III sezione penale della Cassazione, la quale ha ribadito che la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali (art. 174, d.lgs. 42/2004) va disposta, oltre che nel caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause, come la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la res e il reato. In proposito, si è osservato che tale tipologia di confisca non è stata prevista dal legislatore con una funzione sanzionatoria, quanto piuttosto recuperatoria di una res extra commercium insuscettibile di essere sottratta al patrimonio dello Stato; pertanto, una volta che sia accertata l'illecita esportazione di un bene culturale, la confisca è obbligatoria dovendo essere ripristinato il patrimonio culturale italiano, leso dall'appropriazione illecita del bene da parte di un soggetto privato, che può anche non coincidere con il soggetto autore del reato esportazione abusiva. La suprema Corte ha anche precisato che il principio affermato non si pone in contrasto quanto affermato dalla Corte Edu nella sentenza 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, poiché, nel caso di specie, non sarebbe configurabile una lesione del diritto di proprietà privata, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. |