Truffe per pagare i debiti di gioco, non può riconoscersi il vizio parziale di mente
26 Ottobre 2016
Il vizio del gioco d'azzardo non può comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di truffa quando questo sia commesso per l'esigenza di trovare denaro al fine di poter far fronte ai debiti derivanti dalle continue giocate. In una simile ipotesi il vizio di gioco costituisce solo l'antefatto del crimine, commesso non in ragione di un'immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica “compulsiva”, il necessario approvvigionamento finanziario ma per rimediare agli effetti economici del vizio stesso. Così la Cassazione, con sentenza n. 44659, depositata il 24 ottobre 2016 ha confermato la condanna emessa nei confronti del ricorrente per aver commesso una serie di truffe realizzate mediante il fingersi agente assicurativo, proponendo false polizze assicurative e facendosi consegnare a titolo di premio le relative somme di denaro. Pur riconoscendo applicabile anche al vizio del gioco d'azzardo il principio secondo cui ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto non potersi ravvisare un collegamento tra le truffe e il gioco d'azzardo patologico in quanto la condotta criminosa del ricorrente si è caratterizzata nella commissione di truffe abilmente preordinate ed organizzate, con un profitto non immediatamente conseguente alla condotta ingannevole e non interamente impiegato nel gioco d'azzardo ma utilizzato anche per tamponare la situazione debitoria. |