Depenalizzazione e reato complesso

Marco Galati
26 Ottobre 2016

Come opera la depenalizzazione nei riguardi dei reati complessi? In particolare nel caso di depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice rispetto alla fattispecie di violazione di domicilio aggravata per violenza sulle cose ex art. 614, ultimo comma, c.p.? Al fine di fornire una risposta completa al quesito in esame appare necessario premettere qualche cenno sul significato e sulla finalità della categoria dei reati complessi. L'art. 84 c.p., rubricato reato complesso, stabilisce che ...

Come opera la depenalizzazione nei riguardi dei reati complessi? In particolare nel caso di depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice rispetto alla fattispecie di violazione di domicilio aggravata per violenza sulle cose ex art. 614, ultimo comma, c.p.?

Al fine di fornire una risposta completa al quesito in esame appare necessario premettere qualche cenno sul significato e sulla finalità della categoria dei reati complessi.

L'art. 84 c.p., rubricato reato complesso, stabilisce che quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per sé stessi reato, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti (contenute nel Libro I, Titolo III, Capo III del codice penale, intitolato, Del concorso di reati).

La norma mira evidentemente ad evitare l'applicazione della disciplina del concorso di reati (e dei relativi cumuli di pena) allorché il fenomeno in questione sia meramente apparente dal momento che gli elementi costitutivi astrattamente idonei a configurare diverse ipotesi di reato convergono per la integrazione di un'unica fattispecie delittuosa.

Per questa ragione l'art. 84 c.p. prevede al secondo comma dei limiti massimi di pena (rapportati alle indicazioni contenute negli artt. 78 e 79 c.p.) nel caso in cui, per la determinazione della sanzione da applicare al reato complesso, la legge si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono.

Anche in giurisprudenza si è affermato, in effetti, che il reato complesso costituisce una figura criminosa nella quale confluiscono gli elementi costituitivi di altri reati. In altri termini, si verifica un concorso apparente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose che sembrano applicabili ma una soltanto di esse è in realtà applicabile, perché gli elementi costitutivi di una o più fattispecie criminose vanno a convergere nella fattispecie del reato complesso (Cass.pen., Sez. II, 17 luglio 2014, n. 40382 in materia di rapina aggravata).

In via teorica, pertanto, qualora venga meno la rilevanza penale di una delle fattispecie di cui si compone il reato complesso (per intervenuta depenalizzazione, abrogazione o per altra causa), ne conseguirà l'impossibilità di far riferimento alla disciplina di cui all'art. 84 c.p. In concreto, però, nessuna conseguenza pare potersi prospettare in relazione alla rilevanza penale della fattispecie base di reato contenente anche l'ipotesi ormai autonomamente priva di valore penale.

In questo senso appare rilevante la norma contenuta nell'art. 170, comma 2, c.p., secondo la quale la causa estintiva di un reato che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. Ebbene, nonostante le categorie della depenalizzazione e dell'estinzione del reato non siano dogmaticamente perfettamente sovrapponibili, non può ignorarsi che di fatto l'abolitio criminis, ex art. 2, comma 2, c.p. comporti la non punibilità o l'estinzione degli effetti penali del reato in relazione al quale sia già intervenuta una sentenza di condanna. Dalle due situazioni discendono, dunque, conseguenze similari per tale ragione il disposto dell'art. 170, comma 2, c.p. potrebbe ritenersi applicabile anche in caso di depenalizzazione.

Con specifico riferimento all'ipotesi della violazione di domicilio esistono, poi, ulteriori elementi dai quali pare possa desumersi che l'avvenuta modifica del reato di danneggiamento non incida sulla rilevanza penale e sulla punibilità della fattispecie di cui all'art. 614, comma 4, c.p.

I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 recanti rispettivamente Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e Disposizioni in materia di depenalizzazione, hanno introdotto rilevanti novità nel nostro sistema penale.

Il d.lgs. 7/2016, in particolare per quel che qui ci interessa, ha disposto all'art. 1 l'abrogazione di diverse diposizioni penali (falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ingiuria, sottrazione di cose comuni, appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito) e la modifica di numerose altre norme del codice penale (fra le quali rientra la fattispecie di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. così come l'uso di atto falso, ritorsione e provocazione etc.). Come si legge nel testo di legge, tale ultimo adempimento mira a creare il necessario coordinamento rispetto alla fattispecie residuali, anche in riferimento agli articoli abrogati (art. 2, d.lgs. 7/2016,).

Non v'è dubbio che, come affermato da costante giurisprudenza, allorquando la condotta di danneggiamento sia funzionale e contestuale alla consumazione della violazione di domicilio, il reato di cui all'art. 635 c.p. rimane assorbito in quello di cui all'art. 614, comma 4, c.p., aggravato dalla violenza sulle cose (ex multis Cass.pen., Sez. VI, 7 gennaio 2010, n. 11780).

Tuttavia, a differenza di altre fattispecie sulle quali il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire con la citata riforma per garantire coerenza al sistema in seguito all'avvenuta abrogazione delle fattispecie di cui all'art. 1 del d.lgs. 7/2016 (ci si riferisce per esempio ai casi dell'uso di atto falso o della provocazione), il reato di cui all'art. 614 c.p. non è stato preso in considerazione dalla novella del 2016. Tale circostanza dovrebbe indurre a ritenere che la disposizione di cui all'art. 84 c.p. continuerà ad applicarsi solo nel caso in cui la condotta del danneggiamento sia ancora penalmente rilevante (per esempio, ex art. 635, comma 2 n. 1, c.p., allorché essa ricada su beni di interesse storico e artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 c.p.). Solo in tal caso, infatti, potrà ancora prospettarsi un concorso apparente di norme e la disciplina sul reato complesso troverà coerentemente e significativamente applicazione.

In definitiva, dunque, la modifica dell'art. 635 c.p. non dovrebbe concretamente incidere sulla rilevanza penale e sulla punibilità del reato di violazione di domicilio anche nelle ipotesi aggravate.

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