Reato continuato e lavoro di pubblica utilità
27 Gennaio 2016
È possibile richiedere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza venga contestata in continuazione con altro reato e, segnatamente, col delitto di resistenza a pubblico ufficiale?
La risposta al quesito, nei termini in cui è posto, deve essere negativa. Per quanto, infatti, la giurisprudenza abbia in parte abbandonato la concezione unitaria del reato continuato (che, infatti, viene considerato come una pluralità d'illeciti rispetto all'applicazione dell'indulto, al calcolo del termine di prescrizione e alla concessione di benefici penitenziari) ai fini della pena principale il reato continuato è pur sempre considerato unico dal legislatore, essendo unitario il trattamento sanzionatorio che deriva dal cumulo giuridico. Lo conferma il fatto che in materia di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi, la legge abbia previsto un'espressa deroga a tale regola, prevedendo che, ai soli fini della sostituzione, il giudice determini la parte di pena riferibile ai reati per i quali la sanzione sostitutiva risulti ammissibile (art. 53, comma 4,l. 689/1981). La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva in oggetto per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (con gli effetti particolarmente favorevoli previsti, al buon esito del lavoro di pubblica utilità, dall'art. 189, comma 9-bis, cod. strada) pare dunque possibile soltanto a condizione che il reato in questione riacquisti la propria autonomia, ovvero che venga disposta la separazione del processo relativo a questa imputazione: ciò, tuttavia, presuppone che venga individuato alcuno dei presupposti definiti dall'art. 18 c.p.p.
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