Modifiche alla disciplina sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

27 Luglio 2016

Il recente d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129 contenente Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/Ue sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 31, comma 5 della L. n. 234 del 2012 al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, apporta delle modifiche a quel testo.

Il recente d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129 contenente Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/Ue sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 31, comma 5 della L. n. 234 del 2012 al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, apporta delle modifiche a quel testo.

L'art. 1 introduce un ulteriore comma all'art. 146 c.p.p.

La nuova disposizione prevede che quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento dell'incarico ai sensi dei precedenti commi dell'art. 146 c.p.p.

L'articolo 2, invece, intervenendo sull'art. 2 del d.lgs. 32, introduce gli artt. 51-bis e 67-bis nelle disposizioni di attuazione del codice di rito penale.

Ai sensi dell'art. 51-bis, rubricato assistenza dell'interprete e traduzione degli atti, per ciascuno dei casi previsti dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, c.p.p. l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui, in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.

Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'art. 143, comma 2, c.p.p. l'Autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente il verbale.

L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.

Peraltro, nei menzionati casi è effettuata anche la riproduzione fonografica.

Infine, ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.

L'art. 67-bis, relativo all'elenco nazionale degli interpreti e traduttori, stabilisce, invece, che ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui al precedente art. 67 disp. att. c.p.p. L'Autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale; essa può nominare interpreti e traduttori, diversi da quelli ivi inseriti, solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. Il menzionato elenco nazionale è consultabile dall'Autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. In particolare, le modalità di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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