Registrazione di conversazione da parte di persona presente: prova documentale o attività investigativa?
27 Settembre 2016
La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei compartecipi al colloquio costituisce un forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione. La Corte di cassazione, Sez. III, con sentenza n. 39378/2016, ha così aderito all'orientamento giurisprudenziale che richiede un provvedimento motivato di autorizzazione per disporre la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questo fornite (in questo senso Cass. pen, Sez. V, 29 settembre 2015, n. 4278 con nota di GIORDANO, La registrazione della conversazione da parte di una persona presente). Non condivisibile a parere del Collegio il diverso orientamento sorto in giurisprudenza secondo il quale la registrazione di una conversazione effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti di dialogo ma una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto di segretezza con finalità di accertamento processuale, con la conseguente necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero un decreto motivato del pubblico ministero, in forma scritta conseguente ostensione e fruibilità processuale della motivazione. Pur rilevando il contrasto giurisprudenziale i giudici di legittimità non hanno rimesso la questione alle Sezioni unite per assenza dei presupposti. Nel caso di specie, infatti, dato che la conversazione non venne semplicemente registrata dalla persona offesa ma venne, altresì, ascoltata e registrata dagli agenti di polizia giudiziaria che sulla base di quanto ascoltato provvidero ad arrestare l'imputato in flagranza, è configurabile una vera e propria intercettazione di conversazione da parte di terzi estranei ad essa e, pertanto, soggetta alla disciplina autorizzativa di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. |