Intossicazione mortale causata da caldaia malfunzionante. Responsabili gli addetti alla manutenzione
27 Ottobre 2016
In tema di responsabilità per un evento che si aveva l'obbligo di evitare - per escludere, nel caso di successione di garanti, la responsabilità di uno dei precedenti garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali- non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi, intervenga ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, da parte sua, di quelle norme precauzionali non può non risponderne La Cassazione, Sezione feriale, con sentenza n. 44968, depositata il 26 ottobre 2016, ha applicato il suddetto principio e confermato così le condanne per omicidio colposo emesse nei confronti di alcuni dipendenti di una azienda di manutenzione caldaie ,con la quale la vittima aveva sottoscritto contratto per l'effettuazione della manutenzione e dei controlli di legge della propria caldaia. Tali soggetti nell'effettuare il controllo della caldaia della vittima, in violazione a quanto prescritto dalla normativa Unit179 e dal d.lgs. 192/2005, spuntavano come positive le voci di verifica idoneità del locale di installazione; adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione; aperture di ventilazione libere da ostruzioni e verifica efficienza evacuazione fumi. Inoltre, non veniva compilato lo spazio raccomandazioni e prescrizioni in merito alla tipologia del locale, inadatto per la specifica caldaia ivi installata. Quattro anni dopo il committente decedeva a causa di collasso cardiorespiratorio terminale da asfissia acuta da inibizione dei centri del respiro da intossicazione di monossido di carbonio, intossicazione causata dall'esalazione della caldaia installata nel vano cucina dell'abitazione. Ai fini della responsabilità, per il Collegio, risultano privi di rilevanza, il tempo trascorso tra il controllo effettuato dai condannati e la morte del committente e l'intervento, in tale periodo, di altri tecnici che effettuarono manutenzioni: la mancata eliminazione della situazione di pericolo da parte degli altri tecnici non aveva costituito – secondo il principio citato – una causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento mortale. |