Definizione del valore dei beni da confiscare

Ciro Santoriello
28 Marzo 2017

Come si definisce il valore del bene da sottoporre a confisca nell'ambito del sequestro preventivo per equivalente? Quando il Legislatore prevede che un illecito sia sanzionato, accanto alla pena della detenzione, con la misura della confisca del profitto che il responsabile ha tratto dal reato, è frequente che non sia possibile procedere alla apprensione coattiva dei beni e dei vantaggi che rappresentano effettivamente quanto il colpevole ha ottenuto con la sua condotta criminosa ...

Come si definisce il valore del bene da sottoporre a confisca nell'ambito del sequestro preventivo per equivalente?

Quando il Legislatore prevede che un illecito sia sanzionato, accanto alla pena della detenzione, con la misura della confisca del profitto che il responsabile ha tratto dal reato, è frequente che non sia possibile procedere alla apprensione coattiva dei beni e dei vantaggi che rappresentano effettivamente quanto il colpevole ha ottenuto con la sua condotta criminosa: in tale caso, è la stessa norma incriminatrice a prevedere che si possa procedere a confiscare in capo al patrimonio del medesimo beni o somme di denaro di valore equivalente.

In tale circostanza, tuttavia, è necessario che il valore dei beni sottoposti a vincolo non sia superiore rispetto all'entità del profitto conseguente all'illecito. È necessario quindi che il giudice, nel momento in cui pronuncia la confisca - ovvero, in sede di indagini, adotta il provvedimento cautelare del sequestro preventivo - faccia un'accurata stima del valore può essere attribuito ai beni della cui disponibilità dell'indagato o l'imputato viene privato.

In proposito, la giurisprudenza, pur nella consapevolezza delle particolarità delle singole vicende, ha stabilito che nel compiere tale verifica occorre fare riferimento alle valutazioni di mercato dei singoli beni, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto, così che, ad esempio, in caso di sequestro di immobile finalizzato alla confisca e alla acquisizione al patrimonio comunale, è stato ritenuto illegittimo il ricorso al valore catastale del bene, che la difesa aveva evidenziato essere sensibilmente sproporzionato rispetto al valore iscritto nel bilancio del comune beneficiario (Cass. pen., Sez. III, n. 9146 del 14 ottobre 2015), mentre è stata ritenuta adeguata la stima di un immobile effettuata tenendo presente i valori minimi attribuiti agli immobili nella zona dell'osservatorio del mercato immobiliare (Cass. pen., Sez. III, n. 42639 del 26 settembre 2013).

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