Daspo, il revirement della Cassazione sull'autorità competente a modificare o revocare il provvedimento
28 Giugno 2016
Con la sentenza n. 24819, depositata il 15 giugno 2016, la Corte di cassazione, Sez. III, ha superato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di Daspo – prescrizione dell'obbligo di presentazione ex art. 6, comma 2, l. 401/1989, unitamente a divieto di accesso di cui al comma 1 – che, dato il silenzio della norma sull'autorità competente in caso di modifica o revoca del provvedimento, individuava quest'ultima nel questore in ragione della natura eminentemente amministrativa dell'intervento. L'attività del giudice è così limitata alla sola fase genetica del provvedimento. Si legge nella sentenza che, una simile lettura, ossia ammettere che il Gip, in sede di convalida, possa ridurre o modificare la portata e la durata dell'obbligo di presentazione individuato nel provvedimento genetico e poi però sostenere che lo stesso giudice non possa più essere sollecitato per la verifica della sussistenza di cui presupposti che avevano giustificato l'ordinanza medesima, appare irrazionale. Trattandosi di una misura di prevenzione e quindi limitativa della libertà personale, il provvedimento ex art. 6, comma 2, l. 401/1989 rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 Cost. Una simile “qualificazione” dell'obbligo di presentazione – pacificamente affermata anche dalla Corte costituzionale con riferimento alla fase di convalida — deve riflettere i suoi effetti anche nell'eventuale fase di modifica o revoca della misura imponendo anche in tale momento l'intervento del Gip. La limitazione di tale garanzia alla sola fase genetica risulta essere contraria alla disciplina e alla ratio della stessa oltreché foriera di dubbi di costituzionalità. Accogliendo il ricorso, quindi, i giudici di legittimità affermano il principio di diritto secondo cui nel caso di provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione di cui alla l. 401/1989, art. 6 comma 2, unitamente al divieto di accesso di cui al comma 1, sulla richiesta di revoca o modifica provvede i giudice per le indagini preliminari, già investito della convalida del provvedimento medesimo |