La lista dei testimoni può essere trasmessa a mezzo fax alla cancelleria del Tribunale?

Antonio Miriello
28 Luglio 2015

Il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'articolo 468 c.p.p., comma 1, – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso articolo 468, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax.
Massima

Il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'articolo 468 c.p.p., comma 1, – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al comma 2 dello stesso articolo 468, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax.

Il caso

Il tribunale di Pesaro, sezione di Fano, aveva dichiarato G.V. responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p., condannandolo alla pena di 200,00 Euro di ammenda, per avere recato disturbo e molestia alla P.O., per petulanza e biasimevoli motivi, con il mezzo del telefono, inviandole messaggi di testo e chiamandola più volte, anche in ora notturna. Il tribunale aveva condannato l'imputato sulla base dei soli testimoni indicati dal pubblico ministero, avendo lo stesso tribunale emesso ordinanza con cui non aveva ammesso la lista dei testimoni presentata nei termini di cui all'art. 468, comma 1, c.p.p., dal difensore dell'imputato, perché inviata a mezzo fax e non depositata in originale nella cancelleria del tribunale.

L'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo del difensore, chiedendo, tra l'altro, la declaratoria di nullità del procedimento, denunziando violazione degli articoli 468 e 555 c.p.p., in relazione all'articolo 190 c.p.p., la lesione del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, con riferimento all'ordinanza del tribunale di non ammissione dei testi, perché indicati nella lista inviata dal difensore alla cancelleria a mezzo fax. Il ricorrente richiamava il precedente giurisprudenziale Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 2789, deducendo che l'articolo 468 non prevede alcuna forma specifica per il deposito della lista e che il fax sarebbe mezzo pienamente idoneo al raggiungimento dello scopo, funzionale alle prerogative delle controparti ed inidoneo a recare pregiudizio alle stesse e al regolare svolgimento del processo.

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, alla quale è assegnata la trattazione del ricorso, ha osservato che emergeva che la lista dei testimoni era stata redatta in vista della udienza del 17 gennaio 2012 ed era stata trasmessa per fax il 28 dicembre 2012 alla cancelleria del tribunale, accompagnata da missiva indirizzata al cancelliere che faceva riferimento a precedente contatto al fine della trasmissione, con cui si chiedeva l'ammissione quali testi di tre soggetti poi non ascoltati, sulle circostanze di cui al capo d'imputazione, ma non era accompagnata dalla richiesta di citazione, effettuata, invece, in udienza e respinta dal tribunale.

La Corte richiama la giurisprudenza sul punto, secondo cui il deposito in cancelleria della lista testimoniale, di cui all'articolo 468 c.p.p., comma 1, – ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, di cui al comma 2, dello stesso articolo 468, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza – può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici, quale il fax. L'adempimento in questione, infatti, ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire in tal modo alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria. Inoltre, secondo la Corte, nessuna espressa sanzione di inammissibilità è collegata all'irritualità del deposito effettuato con mezzi tecnici, per cui conclude che l'invio mediante fax o altro strumento telematico assolve – in ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione del documento – alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso. Resta, tuttavia, in capo alla parte che trasmette la lista l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione di inammissibilità della lista dei testimoni diversamente inoltrata – purché, ribadiscono i giudici di legittimità, l'atto sia correttamente indirizzato all'autorità giudiziaria che procede e risulti in quella sede effettivamente pervenuto ed allegato agli atti – l'invio a mezzo fax della lista dei testimoni risponde anche all'esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche (di cui sono espressione, secondo la Corte, l'articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, e il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. Quanto, poi, al controllo della provenienza e della ricezione della comunicazione a mezzo fax, secondo la Corte sono sufficienti le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall'ufficio, che sono idonee ad assicurare l'autenticità della provenienza dallo studio del difensore, peraltro facilmente controllabile dall'ufficio, almeno quanto l'indicazione del mittente su missiva raccomandata e che il telefax è uno strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto “OK” o altro simbolo equivalente (Cass. pen., Sez. un., 28 aprile 2011, n. 28451, a proposito dell'articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, c.p.p., nonché, più in generale, Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187).

Per tali motivi, la Corte di Legittimità ha accolto la predetta impugnazione, annullando con rinvio la sentenza del tribunale.

La questione

La questione giuridica in esame è la seguente:

la lista dei testimoni può essere trasmessa a mezzo fax alla cancelleria del tribunale nei termini di cui all'art. 468, comma 1, c.p.p.?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento affronta la questione dell'ammissibilità della lista dei testimoni trasmessa nella cancelleria del giudice dibattimentale con il mezzo del fax, in luogo del tradizionale deposito dell'originale personalmente o a mezzo di sostituto delegato.

La Corte di cassazione, chiamata a decidere su un ricorso avente ad oggetto un'ordinanza di rigetto dell'ammissione di testimoni indicati nella lista trasmessa a mezzo fax, seppure nei termini di legge indicati dal comma 1, dell'art. 468 c.p.p., ha ritenuto tale mezzo di trasmissione idoneo a garantire la discovery e, di conseguenza, utilizzabile, a condizione che nella lista non sia contenuta anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, di cui al comma 2, dello stesso articolo 468 c.p.p., per la quale, secondo la Corte, resta obbligatoria la forma rituale dell'istanza, da depositare in cancelleria o presentare in udienza.

L'indirizzo giurisprudenziale che ammette l'invio a mezzo fax della lista dei testimoni era già stato espresso in precedenti sentenze della Corte di cassazione, anche se basato su presupposti diversi da quelli utilizzati nella sentenza in commento. La Quinta Sezione della Corte di cassazione in una precedente decisione aveva ritenuto che “non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale (né, dunque, della sentenza che sull'esito di tale prova abbia fondato la decisione) l'irrituale presentazione della lista effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio” (Cass.pen., Sez. V, 3 giugno 2010, n. 32742). La Corte in questo caso aveva basato il fondamento dell'ammissibilità della lista presentata (irritualmente si sottolinea da parte dei giudici di legittimità) sul potere del giudice di assumere prove d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

La prospettiva utilizzata dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento, invece, è diversa, poiché viene operata una distinzione tra due momenti diversi: il primo, quello della presentazione della lista dei testimoni, ai sensi dell'art. 468, comma 1, c.p.p., che presuppone come unico requisito a pena di inammissibilità quello temporale, vale a dire il deposito almeno sette giorni prima del dibattimento della lista stessa. Il secondo momento sarebbe rappresentato dalla richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, di cui al comma 2, dell'art. 468 c.p.p., che presupporrebbe, invece, le classiche forme del deposito in cancelleria e che solo quando inserito nella lista dei testimoni, non ne permetterebbe il deposito a mezzo fax o sistemi meccanici equipollenti.

Tale duplice previsione si fonda, ad avviso della Corte, sul fatto che il comma 1, dell'art. 468 c.p.p. prevede a pena di inammissibilità soltanto il deposito entro il termine indicato dalla norma in esame ma non fa alcun riferimento a sanzioni nel caso in cui la lista sia inoltrata al giudice con mezzi diversi – anche irrituali – rispetto al deposito dell'originale in cancelleria. La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nel fatto che, secondo i giudici di legittimità, l'unica funzione del deposito anticipato della lista dei testimoni è quella di fare conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà fare acquisire, consentendo in tal modo alle altre parti di preparare la propria linea difensiva e di richiedere eventualmente la prova contraria: l'invio mediante fax o altro strumento telematico assolve, nell'ipotesi di corretto inoltro alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione dell'atto, alla funzione di comunicazione all'ufficio ed alle altre parti interessate di quanto trasmesso. Grava, tuttavia, sulla parte che ha trasmesso la lista dei testimoni a mezzo fax, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario ed ogni responsabilità di eventuali errori di trasmissione o di ricezione della comunicazione effettuata con tale mezzo.

Non sarà, invece, ammessa se trasmessa con mezzi telematici, la lista dei testimoni che contenga anche l'istanza al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p. Tale principio è stato costantemente – anche in diversa materia – ribadito dalla Corte di cassazione (tra le tante, Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 7058).

Osservazioni

La possibilità riconosciuta dalla Corte di cassazione alla parte di presentare la lista dei testimoni con mezzi meccanico-telematici, in luogo del deposito dell'atto nella cancelleria del giudice che procede – si ribadisce, purché non contenga anche l'istanza di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, di cui all'art. 468, comma 2, c.p.p. –, rappresenta senza dubbio una lettura garantista e non formalistica del disposto dell'art. 468, comma 1, c.p.p. Dalla lettura della decisione in commento parrebbe, poi, richiedersi una perfetta coincidenza tra il numero identificativo della cancelleria del giudice e quello della parte, nella specie il difensore, che trasmette la lista dei testimoni. Pertanto, non sembrerebbe possibile inviare la lista da un apparecchio telefax che non consenta la riconducibilità del numero al difensore che inoltra l'atto.

La decisione in commento, poi, riferendosi alla più generale possibilità di invio della lista dei testimoni “con i mezzi tecnici”, tra i quali il fax, sembrerebbe ammettere anche l'invio a mezzo di posta elettronica certificata, beninteso nel caso in cui la cancelleria del giudice sia dotata di un tale indirizzo. Tale ipotesi però sembra, allo stato, non ammessa da altra decisione della Corte di Cassazione, che, sebbene con riferimento al deposito di un'istanza di differimento dell'udienza, sembra avere ritenuto un generale divieto di utilizzo di tale mezzo per effettuare comunicazioni o notificazioni da parte della parte privata (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 7058, laddove si afferma che “per la parte privata, nel processo penale, l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione”).

Pertanto, in attesa dell'introduzione di norme specifiche, così come avvenuto nel processo civile, che ammettano l'utilizzo dei sistemi informatici anche per i depositi di atti, residuano non pochi dubbi sulla possibilità di un valido impiego del deposito telematico di atti, compresa la lista dei testimoni.

Guida all'approfondimento

D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, Le Impugnazioni, in Diritto processuale penale, Giuffrè Editore, 2013.

Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, Giuffrè Editore, 2015.

C. Conti – P. Tonini, Il diritto delle prove penali, Giuffrè Editore, 2014.