La sospensione dell'efficacia delle decisioni del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione

Fabio Fiorentin
28 Luglio 2015

È possibile ottenere la sospensiva di una decisione del tribunale di sorveglianza sfavorevole, nelle more della decisione sul ricorso per cassazione? L'esercizio del potere discrezionale del tribunale di sorveglianza di sospendere l'esecuzione delle proprie ordinanze è esteso a tutte le materie.

È possibile ottenere la sospensiva di una decisione del tribunale di sorveglianza sfavorevole, nelle more della decisione sul ricorso per cassazione?

L'esercizio del potere discrezionale del tribunale di sorveglianza, attribuitogli dagli artt. 678, comma 1, e 666, comma 7, c.p.p., di sospendere l'esecuzione delle proprie ordinanze altrimenti esecutive, se impugnate con ricorso per Cassazione, è esteso a tutte le materie che appartengono alla competenza esclusiva di detto giudice, tra le quali rientrano le misure alternative alla detenzione.

La possibilità di sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato ha, tuttavia, natura eccezionale, poiché nel sistema dell'esecuzione penale vige, al contrario, la regola – stabilita dalla stessa norma dell'art.666, comma 7, c.p.p., prima parte – per cui il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo.

Lo strumento sospensivo, per la sua eccezionalità, non può essere applicato in via analogica (es. non può essere utilizzato per paralizzare l'efficacia del decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza).

Sotto il profilo procedurale, l'istanza deve essere presentata presso la cancelleria del tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato in Cassazione, allegando copia del ricorso di legittimità, ed illustrando i motivi per i quali, nella fattispecie, sussisterebbe il fumus dell'esito favorevole del ricorso e il periculum in mora.

Il tribunale provvede de plano con decreto in camera di consiglio, nei cui confronti non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. pen., Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 8846).

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