Niente processo a chi non sa di essere imputato
28 Luglio 2017
Fondare, in maniera automatica, la presunzione della volontarietà dell'assenza dell'imputato – e quindi di conoscenza del processo – su una circostanza di carattere formale e meramente cartolare, quale l'elezione del domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, rischia di non rivelarsi in linea con la garanzia del diritto di partecipazione. Per tali ragioni, il tribunale di Milano, con ordinanza del 14 luglio 2017, ha deciso di non celebrare il processo nei confronti di un soggetto imputato per il reato di detenzione di banconote false il quale, secondo quanto documentato dal verbale di identificazione, risultava sedicente, individuato solo sulla base di rilievi fotodattiloscopici e senza fissa dimora. L'imputato non aveva partecipato inoltre all'udienza preliminare e il decreto con la data dell'udienza era stato dunque notificato presso il difensore d'ufficio dove risultava domiciliato. Il giudice, richiamando la sentenza delle Cassazione, Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 9441, ha osservato che «la presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato si basa quindi su un antica elezione di domicilio (risalente al 17 febbraio 2014 n.d.r.), avvenuta al momento dell'identificazione su indicazione di operanti, presso un difensore con il quale l'imputato stesso certamente non ha mai avuto alcun contatto. […] la possibilità da parte del Giudice di operare una valutazione in merito all'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non presente può desumersi anche dall'ultimo alinea dello stesso articolo 420-bis c.p.p. in cui si legge che si procede in assenza anche “quando risulti comunque con certezza che l'imputato sia a conoscenza del procedimento”. Tale norma di chiusura rispetto alle ipotesi tipizzate , può leggersi anche a contrario. Può consentire infatti che il Giudice nel caso concreto operi una valutazione di assoluta incertezza sulla conoscenza anche in presenza di un atto solo apparentemente efficace a produrre la conoscenza stessa». Si rileva altresì nell'ordinanza come proprio la legge 103/2017 abbia rafforzato la garanzia di effettività del rapporto tra assistito e difensore d'ufficio con l'introduzione del comma 4-bis all'art. 162 c.p.p. secondo cui «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore». |