La procedibilità dei delitti di colposa offesa stradale all'incolumità individuale. La delega contenuta nella legge Orlando
28 Agosto 2017
Abstract
La l. 23 marzo 2016, n. 41 ha reso procedibili d'ufficio le nuove ipotesi di “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, recate dall'art. 590-bis c.p. Ora la delega contenuta nell'art. 1, comma 16, l. 23 giugno 2017 n. 103 sembra operare un revirement, prevedendo nuovamente per i delitti de quibus la procedibilità a querela. Le lesioni colpose
L'art. 590 c.p. prevede tre figure di lesioni personali colpose, che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, di danno e a forma libera. Denominatore comune è la “malattia” –processo patologico che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo – nel corpo (riduzione della funzionalità collegata a un fatto morboso in evoluzione) o nella mente (alterazione traumatica, anche temporanea, del sistema nervoso), ai sensi dell'art. 582 c.p. Le lesioni lievi sono produttive di quel processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo destinato alla guarigione clinica entro il 40° giorno. Le lesioni sono gravi, ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., quando:
Le lesioni gravissime, ex art. 583, comma 2, c.p., richiedono:
Le lesioni personali stradali lievi
Il comma 1 dell'art. 590 c.p. costituisce la norma diretta a sanzionare le fattispecie di lesioni personali lievi, commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, il delitto è punibile a querela della persona offesa. L'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, prevede tra gli altri reati devoluti alla cognizione ratione materiae del giudice onorario, anche il delitto di cui all'art. 590 c.p. «limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte». L'art. 590-bis c.p. contempla il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, articolato in tre livelli sanzionatori di intensità a verificazione progressiva, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata, a seconda della violazione della specifica norma di comportamento prevista dal titolo V cod. strada.
L'ipotesi base. Il comma 1 punisce chiunque (anche non conducente) cagioni, in violazione delle “norme sulla disciplina della circolazione stradale” l'evento lesivo grave, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e quello gravissimo con la reclusione da 1 a 3 anni.
Il secondo livello. Il comma 4 punisce il delitto contro l'incolumità individuale grave, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e quello gravissimo con la reclusione da 2 a 4 anni, cagionato da chiunque (qualificato) ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcol emico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Medesima pena si applica, ai sensi del comma 5, anche alle lesioni gravi e gravissime cagionate per guida pericolosa dal conducente imprudente di veicolo motorizzato che abbia:
L'ipotesi più grave. Il comma 2 punisce con la reclusione da 3 a 5 anni le lesioni stradali gravi e con la reclusione da 4 a 7 anni quelle gravissime, cagionate dal conducente di veicolo a motore in stato ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 187 cod. strada. Parificate, quoad poenam, ai sensi del comma 3, anche le lesioni gravi e gravissime cagionate dal conducente di professione che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d), cod. strada, con un veicolo a motore, in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
Le (ulteriori) circostanze. Aggravante a efficacia comune. Il comma 6, prevede l'aumento di pena fino a 1/3 se il fatto di cui ai commi precedenti è commesso da conducente non munito di patente o a cui sia stata sospesa o revocata, o se l'autore del fatto abbia lasciato sprovvisto di assicurazione obbligatoria il proprio veicolo (a motore).
Attenuante a efficacia speciale. Il comma 7, invece, reca un'attenuante con diminuzione di pena fino alla metà, qualora l'evento lesivo, pur cagionato dalle imprudenti condotte previste dai commi precedenti, non sia «esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole», ma anche di altre circostanze di fatto indipendenti - ascrivibili alla vittima, ad altri utenti o ai gestori delle strade - che abbiano contribuito alla causazione dell'incidente.
Aggravante a efficacia speciale.L'art. 590-ter c.p.introduce un'ulteriore aggravante grazie alla quale, se a seguito delle lesioni stradali il conducente (anche di veicolo non a motore) si dà alla fuga – in modo da impedire (dolosamente) l'accertamento della propria identità e la ricostruzione della dinamica del sinistro – la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 3 anni (di reclusione). La procedibilità delle nuove lesioni stradali
Stante il fatto che il riferimento alle lesioni gravi e gravissime determinate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale è stato espunto dall'art. 590 c.p., per essere inserito in quello dell'art. 590-bis, comma 1, c.p., fin dall'inizio, si è posto il problema relativo alla qualificazione giuridica di tale nuova norma. La questione non risponde soltanto a un'astratta esigenza dogmatico-accademica, ma assume rilevanza eminentemente pratica ai fini dell'individuazione del regime di procedibilità. Infatti, laddove il nuovo art. 590-bis c.p. dovesse essere qualificato quale autonoma fattispecie di reato – stante la mancanza di alcuna previsione in merito – sarebbe caratterizzato dalla procedibilità d'ufficio; diversamente, laddove dovesse essere configurato quale contenitore di un catalogo di circostanze aggravanti della fattispecie base di cui all'art. 590, comma 1, c.p. il delitto, ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, sarebbe punibile a querela di parte. A favore della prima soluzione milita, oltre che la rubrica della nuova legge «introduzione […] del reato di lesioni personali stradali» – recante anche un differente nomen juris – anche il fatto che l'art. 590-quaterc.p. qualifica espressamente come circostanze solo le ipotesi recate dai commi da 2 a 6 dell'art. 590-bis. Immediata conseguenza è stata quella di consegnare migliaia di procedimenti penali per lesioni stradali, già sub condicio, alla competenza ex officio del tribunale. Tale stato di cose è sembrato fin da subito porsi in piena controtendenza con tutte le forme di deflazione del carico giudiziario. Peraltro, la cornice empirico-criminologica di questi reati affonda le sue radici in quei conflitti interindividuali in cui ha un ruolo privilegiato l'indennizzo, più che la pena. La riforma Orlando
Forse per questo il comma 16 dell'art. 1 l. 103/2017 ha previsto una delega a favore del Governo ad adottare, entro il 3 agosto 2018 (termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge), decreti legislativi per la modifica – tra le altre cose – della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Nello specifico, i princìpi e criteri direttivi consentono di prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. Resta, invece, la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità o ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Sembra, allora, che all'interno del perimetro di dequotazione della procedibilità possa rientrare pienamente l'ipotesi base di lesioni stradali gravi o gravissime, prevista e punita dal comma 1 dell'art. 590-bis c.p. La disposizione transitoria estende l'applicabilità della modifica circa la procedibilità anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Conseguentemente, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; se invece è già pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice devono procedere a informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Anche in caso di “privatizzazione” del conflitto penalistico, a seguito dell'esercizio della delega, il reato resterà comunque devoluto alla competenza del tribunale in composizione monocratica, stante l'espressa previsione in tal senso, recata dall'art. 550, comma 2, lett. e-bis) c.p.p. In conclusione
Ulteriore novità è data dal comma 1 dell'art. 1 l. 103/2017, che introduce l'art. 162-ter c.p., recante Estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, infatti, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Si tratta di una nuova causa di estinzione del reato costruita sulla falsariga della ben più nota ipotesi prevista dall'art. 35 d.lgs. 274/2000.
F. PICCIONI, L'omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016 n. 41,Torino, 2016. F. PICCIONI, I Reati Stradali. Il diritto penale stradale nella pratica professionale, Giuffrè, 2017. F. PICCIONI - P. RUSSO, Il risarcimento del danno da circolazione stradale. Attualità e prospettive in sede di tutela civile, penale e amministrativa, Milano, 2017. |