Iscrizione della sospensione del procedimento con messa alla prova nel casellario giudiziale

Lucia Randazzo
28 Ottobre 2015

L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova si iscrive nel casellario giudiziale?

L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova si iscrive nel casellario giudiziale?

La risposta è positiva in quanto la l. n. 67 del 2014 ha previsto una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'art. 3 testo unico, che elenca i provvedimenti iscrivibili per estratto nel casellario giudiziale, con la modifica apportata dalla l. n. 67/2014 ha previsto l'iscrizione per estratto dell'ordinanza applicativa della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Detta modifica legislativa evidenzia la volontà del legislatore di non concedere la sospensione con messa alla prova più di una volta. Nella probation per gli adulti, a differenza di quella presente nel rito minorile, si sostanzia detto limite oggettivo: la sospensione, infatti, non può essere concessa per più di una volta all'imputato/indagato.

In attesa di pronunce in riferimento alla specifica questione merita di esser segnalato quanto affermato dalle Sezioni unite dalla Cassazione (n. 5859/2011) in materia di incidenza sulla recidiva del positivo esito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Sul punto, infatti, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'effetto estintivo di cui all'art. 47 ord. pen., non comportando la cancellazione della iscrizione della condanna nel casellario giudiziale (in cui anzi deve essere inserita anche la menzione dell'esito dell'affidamento in prova), non impediva alla sentenza di condanna di dispiegare i suoi effetti ai fini della rilevanza della recidiva tanto più, si osservava, che l'effetto estintivo era rapportato alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria e che la disposizione in esame si riferiva genericamente ad ogni altro effetto penale (...) non avendo riguardo specificamente agli effetti penali della condanna (a differenza di quanto risulta invece dalla lettera dell'art. 178 c.p. sulla riabilitazione) (Sez. VI,6 maggio 2004, n. 26093; in termini analoghi, Sez. VI, 14 maggio 2004, n. 28378).

Secondo un diverso e più recente orientamento (Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 14513), invece, la Corte di cassazione - considerato che l'art. 47, comma 12, ord. pen., prevede che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale - ha ritenuto che si dovesse applicare la norma di cui all'art. 106, comma 2, c.p. in base alla quale non si tiene conto, agli effetti della recidiva, delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, qualora (...) estingua anche gli effetti penali. Le citate Sezioni unite della S.C., aderendo a tale ultimo orientamento, hanno ritenuto che l'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, ord. pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
Applicando mutatis mutandis i principi testé richiamati in materia di affidamento in prova ai servizi sociali all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, dovrebbe propendersi per l'applicabilità di tale principio anche nel caso che ci occupa nell'ottica di incentivare l'accesso ai riti alternativi che prevedano l'effettuazione di lavori di pubblica utilità.

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