Patrocinio a spese dello Stato e Legge di Stabilità: ecco le novità introdotte.
28 Dicembre 2015
Approvato definitivamente il 22 Dicembre 2015, il disegno di legge n. 2111-B recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, contiene innovazioni importanti anche per la categoria degli avvocati. In tal senso sono rivolti gli emendamenti relativi al patrocinio a spese dello Stato; l'istituto, trova la propria ragion d'essere all'art. 24 della nostra Costituzione (diritto alla difesa): si assicurano ai non abbienti i mezzi per poter «agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»; si permette quindi a soggetti economicamente in difficoltà di potersi avvalere di rappresentanti legali in giudizio, i quali verrano remunerati, per le prestazioni eseguite, dallo Stato.
Con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità è previsto che, a partire dal 1 Gennaio 2016, gli avvocati che si trovino ad assistere persone non in grado di far fronte alle spese processuali e che rientrino quindi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, potranno compensare i crediti dovuti a titolo di onorario ma non ancora saldati, con quanto dovuto dal professionista a titolo di imposte e tasse, I.V.A. compresa. Potrà essere effettuata compensazione anche per i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense. Questa possibilità incontra un limite di spesa ovvero 10 milioni annui; questo è infatti lo stanziamento annuale previsto per far fronte a questa nuova disposizione. Si ricorda che la compensazione è esente da imposta di bollo e imposta di registro.
Da segnalare inoltre che questa possibilità è a discrezione dell'avvocato il quale potrà decidere se effettuare una compensazione totale di tutti i crediti a lui dovuti o semplicemente parziale; in questo ultimo caso la parte di credito residuo verrà posta su conto corrente intestato all'avvocato. |