Amministrazione dei beni in sequestro preventivo e tutela dei diritti dei terzi: quale spazio per il codice antimafia?

Michele Toriello
30 Marzo 2017

La disciplina che il Legislatore, a partire dal 2009, ha dettato in tema di amministrazione di beni sottoposti a vincolo ex art. 321 c.p.p. ha determinato una sostanziale omologazione tra il sequestro di prevenzione e le più frequenti ipotesi di sequestro preventivo; persistono, tuttavia, incertezze interpretative ad esempio in tema di individuazione dell'autorità competente alla nomina dell'amministratore giudiziario e ...
Abstract

La disciplina che il Legislatore, a partire dal 2009, ha dettato in tema di amministrazione di beni sottoposti a vincolo ex art. 321 c.p.p. ha determinato una sostanziale omologazione tra il sequestro di prevenzione e le più frequenti ipotesi di sequestro preventivo; persistono, tuttavia, incertezze interpretative ad esempio in tema di individuazione dell'autorità competente alla nomina dell'amministratore giudiziario e, soprattutto, in tema di applicabilità alle ipotesi di sequestro “ordinario” delle norme che il codice antimafia detta in tema di tutela dei diritti dei terzi.

Il sequestro preventivo di un bene del quale sia necessario assicurare l'amministrazione

Quando il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari – per esigenze impeditive (art. 321, comma 1, c.p.p.: si pensi, ad esempio, ad un'attività produttiva svolta in violazione delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, della salute o della sicurezza sui luoghi di lavoro) ovvero perché si tratta di bene confiscabile (art. 321, comma 2, c.p.p.: si pensi, ad esempio, alle numerose ipotesi di sequestro per sproporzione previste dall'art. 12-sexies d.l. 306/1992) – investe un'azienda o comunque un bene del quale sia necessario assicurare la gestione e l'amministrazione, l'Autorità giudiziaria nomina un amministratore affidandogli il precipuo compito di rimuovere le situazioni di pericolo che hanno imposto il sequestro impeditivo al contempo proseguendo – ove possibile – l'attività produttiva, ovvero, negli altri casi di sequestro, incaricandolo di amministrare il bene per conto di chi spetta, preservandone e, se possibile, incrementandone la redditività, in attesa della definitiva assegnazione del bene allo Stato ovvero della sua restituzione all'avente diritto.

Fino al 2009 l'ordinamento non prevedeva particolari forme di gestione dei beni sottoposti a vincolo, omologando la disciplina del sequestro preventivo a quella – eminentemente “statica” – del sequestro probatorio; l'esponenziale aumento delle ipotesi di sequestro preventivo di aziende ed attività produttive ha tuttavia spinto il Legislatore ad abbandonare un assetto modellato prevalentemente sulle esigenze di mera conservazione del bene: con la riscrittura dell'art. 104 disp. att. c.p.p. e l'introduzione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., da parte della l. 94/2009, sono dunque state introdotte le prime norme in tema di gestione/amministrazione di beni vincolati dall'Autorità giudiziaria, avviando un processo di equiparazione tra sequestro preventivo e sequestro di prevenzione.

Le ripetute modifiche delle disposizioni legislative e codicistiche non sono state tuttavia caratterizzate da omogeneità, cosicché per un verso a causa delle rilevanti differenze dei presupposti che possono originare il sequestro preventivo (differenze che, inevitabilmente, si riflettono sulle finalità e sulle prospettive della amministrazione del bene), per altro verso a cagione di un quadro normativo frastagliato e non facilmente intellegibile, sono sorti contrasti interpretativi relativi all'effettiva possibilità di applicare nel procedimento penale ordinario le norme che il codice antimafia (d.lgs. 159/2011) detta per il procedimento di prevenzione.

Ed invero la principale norma di riferimento, il comma 4-bis dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992, prevede espressamente che solo alcune norme del codice antimafia (quelle dettate in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati) possano trovare applicazione solo in alcune ipotesi di sequestro preventivo (i casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo e gli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale).

L'autorità competente a nominare l'amministratore giudiziario

Il primo contrasto interpretativo riguarda l'individuazione dell'autorità competente a nominare l'amministratore giudiziario.

Nel caso in cui il sequestro sia stato disposto ai sensi dell'art. 12-sexiesd.l. 306/1992 ovvero in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., è senz'altro il giudice che ha disposto il sequestro a dover nominare l'amministratore: ed invero in questi casi, per via dell'espressa previsione contenuta nel comma 4-bis del medesimo articolo 12-sexies, trovano diretta applicazione le norme del codice antimafia (nella specie, l'art. 35, comma 1, d.lgs. 159/2011).

Nelle altre ipotesi di sequestro preventivo occorre invece fare riferimento alla generale regola dettata dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p.: Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione […] l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario.

Parte della giurisprudenza, enfatizzando il principio (art. 655 c.p.p.) che vede nel pubblico ministero il dominus della fase esecutiva dei provvedimenti del giudice, ritiene che in tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero (Cass.pen., Sez. V, 31 ottobre 2014, n. 10105). Motivi di coerenza sistematica e di ordine eminentemente pratico (si pensi all'ipotesi in cui, nell'ambito del medesimo procedimento, vengano disposti sequestri di varia natura) rendono, tuttavia, preferibile l'opposto orientamento, sostenuto dalla oramai prevalente giurisprudenza di legittimità: ragioni sistematiche, militanti nel senso della equiparazione della disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione e in quello penale, rendono indubbia, sul piano normativo e sistematico, la individuazione dell'autorità giudiziaria deputata alla nomina dell'amministratore giudiziario, cui fa riferimento l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., nel giudice che ha provveduto a disporre il sequestro preventivo (di regola, pertanto, il giudice per le indagini preliminari), cui deve essere, per l'effetto, riconosciuta la competenza a occuparsi delle questioni di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo (Cass.pen., Sez. I, 28 aprile 2015, n. 7151; nello stesso senso Cass.pen., Sez. II, 1 aprile 2014, n. 18061 e Cass.pen., Sez. I, 16 settembre 2014, n. 51190).

In questa direzione si muove anche il disegno di legge approvato l'11 novembre 2015 dalla Camera dei deputati, recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Il testo approvato prevede infatti, all'art. 26, l'aggiunta di due commi all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., il primo dei quali (comma 1-bis) individua espressamente nel giudice che ha disposto il sequestro l'autorità competente a nominare l'amministratore giudiziario.

La gestione/amministrazione del bene in sequestro: le norme applicabili

L'impresa cui l'azienda è destinata continua ad essere esercitata anche in costanza di sequestro ed anche ove sia stato disposto un sequestro impeditivo, essendo evidentemente necessario contemperare le esigenze che hanno imposto l'adozione del provvedimento ablativo con le esigenze di continuità aziendale poste a salvaguardia della utilità economica dell'impresa e dei suoi livelli occupazionali.

Non vi è tuttavia chiarezza in relazione al quadro normativo al quale l'amministratore giudiziario deve fare riferimento:ed invero, l'applicazione delle norme dettate dal titolo terzo del codice antimafia in tema di amministrazione dei beni è – come si è visto – espressamente prevista (dal già richiamato comma 4-bis dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992) solo per i sequestri disposti a norma dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 e per quelli disposti nell'ambito di procedimenti nei quali è contestato uno dei delitti elencati nell'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.

Nella prassi spesso il giudice per le indagini preliminari – per fatti concludenti o per effetto di una espressa previsione a volte contenuta nello stesso decreto di sequestro preventivo – dà analogica applicazione alle suddette norme anche in relazione alle diverse e residue ipotesi di sequestro propedeutico alla confisca, soprattutto quando, nell'ambito dello stesso procedimento, si disponga contestualmente il sequestro preventivo di più beni da amministrare, e solo alcuni di questi sequestri rientrino tra quelli per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle norme del decreto legislativo 159/2011.

In tutti questi casi, dunque, competente alla direzione dell'amministrazione dei beni è sempre il giudice che ha disposto il sequestro (Cass.pen., Sez. I, 19 dicembre 2011, n. 3637), e l'amministratore opera nei modi descritti dagli articoli 35 - 44 del codice antimafia.

Nei residui casi, afferenti per lo più a decreti di sequestro preventivo impeditivo emessi ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., le peculiari ragioni che impongono l'apposizione del vincolo si riflettono inevitabilmente sulle modalità di custodia e di amministrazione del bene, poiché l'obiettivo da perseguire non è la gestione per conto di chi spetta in attesa della confisca ovvero della restituzione all'avente diritto ma la prosecuzione non pericolosa dell'attività produttiva. Ciò comporta la sostanziale impossibilità/inutilità di dare applicazione analogica alle norme del codice antimafia: l'amministratore, invero, interviene al precipuo e limitato scopo di contemperare le esigenze proprie del sequestro preventivo (impedire che la prosecuzione dell'attività produttiva possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato) con le altrettanto ineludibili esigenze di continuità aziendale, ed i più rilevanti problemi pratici afferiscono principalmente alla eventuale concessione della facoltà d'usodi quanto si è vincolato, rimessa alla competenza esclusiva del pubblico ministero (Cass. pen., Sez. III, 18 febbraio 2015, n. 43615 e Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 16689) e subordinata al rigoroso rispetto delle norme e delle prescrizioni la cui inosservanza ha imposto l'adozione del vincolo (per l'analisi di alcuni casi pratici, Cass.pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 30482; Cass.pen., Sez. III, 14 maggio 2015, n. 24373 e Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2013, n. 17716).

Va segnalato che il disegno di legge del quale si è già detto si propone di superare anche questa anomalia, proponendosi, attraverso il nuovo comma 1-bis dell'art. 104-bisdisp. att. c.p.p., di chiarire espressamente che le norme di cui al libro I, titolo III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni devono trovare applicazione in tutte le ipotesi – disciplinate dalla norma in oggetto – di sequestro preventivo che abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione; la definitiva approvazione del disegno di legge imporrebbe dunque l'applicazione delle norme del titolo terzo del codice antimafia (articoli 35 – 44) a tutte le ipotesi di sequestro preventivo di beni dei quali sia necessario garantire l'amministrazione.

La disciplina in tema di tutela dei terzi dettata dal codice antimafia

Il Titolo IV del d.lgs. 159/2011, recante norme per la tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, ha colmato una lacuna del sistema precedentemente delineato dalla l. 575/1965, introducendo una rigorosa disciplina dei rapporti giuridici pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro, dei crediti fatti valere nei confronti dell'amministratore giudiziario (dai fornitori dell'azienda ovvero dagli istituti di credito mutuanti che hanno ottenuto garanzie ipotecarie o pignoratizie sui beni sequestrati) e delle azioni esecutive sui beni in sequestro: gli articoli 52 e 53 d.lgs. 159/2011 riconoscono tutela solo ai terzi creditori di buona fede (per tali intendendosi esclusivamente coloro che siano in grado di dimostrare la certezza dei crediti vantati e l'estraneità del rapporto sottostante all'attività illecita contestata al soggetto inciso); l'art. 54 d.lgs. 159/2011 introduce un criterio preferenziale per i crediti sorti dopo il sequestro, prededucibili e dunque soddisfatti immediatamente dall'amministratore, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, secondo criteri di graduazione e proporzionalità conformemente all'ordine assegnato dalla legge; l'art. 56d.lgs. 159/2011 detta per i rapporti pendenti (in essi rientrando, secondo la testuale definizione della norma, ogni contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata .. ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti) una regola analoga a quella dettata dalla normativa fallimentare, prevedendo che gli effetti del contratto non ancora eseguito sono sospesi fino a quando l'amministratore giudiziario (previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria) dichiari di volersi sciogliere, ovvero di volervi subentrare, così assumendone tutti i relativi obblighi, da soddisfare in prededuzione; l'art. 55 d.lgs. 159/2011 prevede la sospensione delle azioni esecutive promosse da terzi sui beni oggetto di sequestro; l'art. 50 prevede infine che nel caso di sequestro di aziende o di partecipazioni societarie le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi, come pure, correlativamente, restano sospesi i termini di prescrizione (in caso di confisca definitiva i crediti sono dichiarati estinti per confusione, mentre quelli “commerciali” sono graduati secondo il piano di riparto).

Segue: applicabilità ai sequestri preventivi delle norme del codice antimafia in tema di tutela dei terzi

Così sinteticamente riassunte le principali previsioni dettate dal codice antimafia, occorre verificare se siano effettivamente esse a disciplinare - nell'ambito del sequestro preventivo di un'azienda - la posizione dei terzi titolari di diritti di credito o di pretese di natura obbligatoria.

Ed invero, pur volendo ritenere che le norme del codice antimafia debbano trovare applicazione (non solo per i sequestri disposti ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 ovvero per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. ma anche, in via analogica) in tutti i casi di sequestro propedeutico alla confisca disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 321 c.p.p., si deve riflettere sulla circostanza che il comma 4-bis dell'art. 12 sexies d.l. 306/1992 richiama espressamente le sole disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, e non anche quelle dettate in materia di tutela dei terzi.

Il dato testuale ha per lungo tempo indotto la univoca giurisprudenza di legittimità a ritenere inapplicabili alle ipotesi di sequestro “ordinario” le norme dettate dal titolo quarto del codice antimafia: La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno (In motivazione, la S.C. ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel “codice antimafia”, ritenendo il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma 4-bis del citato art. 12-sexies, limitato testualmente alla “destinazione” ed “amministrazione” dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alla diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi) (Cass.pen., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 8935).

Allo stesso modo, altra recente pronuncia di legittimità ha così argomentato: come emerge con tutta evidenza da un semplice raffronto fra il previgente comma 4 bis e quello sostituito (dell'art. 12 sexies d.l. 306/1992), il legislatore si è limitato ad adeguare il non più attuale rinvio "dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies con le nuove disposizioni del cd. codice antimafia. La circostanza che il legislatore, pur avendone avuta l'opportunità, si sia limitato ad effettuare quella semplice modifica in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati, senza quindi, rinviare a tutta la complessa ed innovativa normativa di cui al Titolo 4 intitolata espressamente "la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali", significa, quindi, che il legislatore, scientemente (anche perché la problematica era stata posta espressamente in sede di discussione della legge), non ha inteso equiparare le due normative le quali, quindi, continuano ad essere disciplinate in modo differente. D'altra parte, è sufficiente osservare che il sequestro di prevenzione essendo previsto nell'ambito di un apposito speciale procedimento, e, quindi, di una legge speciale, è di stretta interpretazione e, quindi, inapplicabile per analogica, sulla base dei notori principi in materia di interpretazione (art. 14 preleggi), ai sequestri penali che sono previsti e disciplinati nell'ambito del processo penale e cioè di un processo che ha tutt'altre caratteristiche. Infine, occorre considerare che l'applicazione analogica è una tecnica interpretativa che serve a colmare le lacune legislative (art. 12 preleggi, comma 2): ma, il sequestro penale, in ordine alla problematica in esame (la tutela del titolare di un diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale), ha già una sua autonoma disciplina che, quindi, sarebbe abrogata tacitamente nel caso si ritenesse di applicare la normativa dei sequestri di prevenzione: il che, non è giuridicamente ammissibile non sussistendone i presupposti a norma dell'art. 15 preleggi (Cass.epen., Sez. II, 12 febbraio 2014, n. 10471).

Nella più recente giurisprudenza di legittimità sta tuttavia trovando sempre maggiore spazio l'opposto orientamento, che valorizza tanto la tendenza dell'ordinamento a generalizzare i principi codificati in tema di confisca quale misura di prevenzione, siccome informatori delle relazioni tra diritti di credito (e connessi diritti di azione anche esecutiva) e procedimenti penali (Cass. civ., Sez. III, 7 ottobre 2013, n. 22814), quanto la circostanza che tra le norme richiamate dall'art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. 306/1992 vi è anche l'art. 45 d.lgs. 159/2011, che testualmente prevede che la tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV (vi è, dunque, un ineliminabile collegamento funzionale tra le norme del titolo terzo e quelle del titolo quarto del codice antimafia).

Peraltro, come ha notato la più attenta dottrina, non applicare al caso di specie gli articoli 52 e seguenti del codice antimafia sarebbe fonte di ingiustificate disparità di trattamento tra terzi creditori, a seconda della sede in cui trovano tutela; effetto amplificato nel caso di concomitanti sequestri penali e di prevenzione in cui prevale la normativa di prevenzione (art. 30 d. lgs. 159/2011), sicché il creditore sarebbe più o meno tutelato a seconda della scelta del pubblico ministero di avviare l'uno o l'altro sequestro o entrambi (MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali, Milano, 2015, 568).

Dunque, secondo Casspen., Sez. I, 20 maggio 2014,n. 26527, i concetti di amministrazione e destinazione (specie il secondo) implicano la soluzione in fatto e in diritto di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a confisca. Non si può operare la destinazione dei beni (nei modi e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011) se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre (in ipotesi) il valore della confisca. Ma, anche sul piano sistematico, la lettura delle norme richiamate e la loro concreta interrelazione rassicura ampiamente circa l'effetto determinato dal legislatore e rappresentato dalla applicabilità anche delle disposizioni in tema di tutela dei terzi. Va infatti osservato che:

  • il titolo 3 del libro primo del D.Lgs. n. 159 del 2011 contiene le norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
  • il titolo 4 del medesimo libro primo è dedicato alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali.

Ciò solo in apparenza rende le norme in punto di tutela dei terzi un corpus autonomo e slegato dal resto della disciplina (il che giustificherebbe l'interpretazione riduttiva). Le interrelazioni ed i richiami espressi tra norme sono, invece, costanti (come la logica impone) e portano alla convalida della opzione includente. Ciò a partire da quanto prevede l'art. 45, norma che apre il capo sulla "destinazione" dei beni confiscati (della cui applicabilità alle procedure ex art. 12 sexies in forza del rinvio sin qui illustrato non può minimamente dubitarsi) e che testualmente recita:< a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e con le forme di cui al titolo 4>. Dunque l'intero Titolo 4 - e le norme in esso contenute - risultano espressamente richiamate dalla norma fondamentale (in quanto svela l'opzione di fondo) in punto di "destinazione" che, come si diceva, è attività che implica la previa risoluzione delle questioni creditorie. Ma anche in tema di gestione, è evidente che nel determinare le modalità della stessa e nel compiere i relativi atti già vengono concretamente in rilievo i temi qui evocati (analisi e tutela di posizioni creditorie pregresse) come risulta dalla disciplina dettata negli artt. 40 e 41 (ove si prevede espressamente al comma 5 l'applicabilità di altra previsione contenuta nel titolo 4, quale è l'art. 63 per le ipotesi di insolvenza). Anche la verifica dei contenuti delle norme oggetto di richiamo (titolo 4 e tutela dei diritti dei terzi) lascia cogliere la piena sovrapposizione funzionale tra le attività qui descritte, nelle diverse fasi del procedimento gestionale, come è dimostrato dal fatto che le attività di verifica dei crediti possono essere collocate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, anche prima della confisca. Pertanto .. le norme dettate dal legislatore nel D.Lgs. n. 159 del 2011 in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute - in quanto tali - applicabili anche all'ipotesi di confisca emessa ai sensi dell'art. 12 sexies in un procedimento penale, quantomeno a far data dalla entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 190, da ritenersi norma regolatrice della fattispecie. Ciò risulta in linea con la progressiva assimilazione delle discipline funzionali, ferma restando la diversità dei contenitori procedimentali.

Da ultimo l'orientamento in parola è stato autorevolmente sostenuto da altra pronuncia di legittimità (Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2016, n. 12362): una distinzione - rispetto alla posizione dei terzi creditori - tra le diverse tipologie di confisca (emesse in sede penale o di prevenzione) .. non solo non ha ragione di essere ma .. darebbe luogo, ove confermata, a rilevanti e ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni soggettive analoghe. L'operare del soggetto terzo, lì dove venga in rilievo la condizione di buona fede e di estraneità ai propositi delittuosi o all'agire contra legem del soggetto titolare del patrimonio (poi assoggettato a confisca), non presenta, per logica comune prima che giuridica, caratteri differenziali tali da giustificare in un caso (confisca penale) la perdita irreversibile del diritto e nell'altro (confisca di prevenzione) la facoltà di recupero almeno di una quota dell'originario diritto di credito.

Sul piano sistematico si rileva che è la medesima norma regolatrice - ossia il comma 190 della legge di stabilità n. 228 del 2012 - che consente di risolvere in senso positivo il quesito circa l'applicabilità delle norme in tema di tutela delle posizioni creditorie di cui agli artt. 52 e ss. del D.Lgs. n.159 del 2011, alle confische penali regolamentate non solo dall'art. 12 sexies (come sin qui constatato) ma anche alle ulteriori ipotesi di decisioni di confisca di beni che siano state adottate nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale. Ciò perché è la stessa norma a prevedere, testualmente, detta estensione di disciplina, al termine del primo periodo.

Da ciò deriva che il ragionamento sviluppato al punto che precede assimila, sul fronte qui considerato (statuto di tutelabilità del credito inciso da confisca), tre ipotesi procedurali diverse di confisca :

a) la confisca misura di prevenzione;

b) la confisca estesa ex art. 12 sexies legge 356/92 e succ. mod. emessa in sede penale;

c) la confisca emessa in sede penale all'esito di procedimenti aventi ad oggetto il catalogo di reati di cui all'art. 51 co.3 bis cod. proc. pen. (tra cui, per quanto qui rileva, l'art. 416 bis c. p.).

La tecnica e la finalità utilizzata dal legislatore è del tutto inequivoca, posto che - in tutta evidenza - si è ritenuto di parificare la disciplina della «gestione e destinazione» dei beni (e dunque anche della tutela dei terzi) in casi che, in riferimento alle caratteristiche funzionati dell'intervento ablativo, appaiono tra loro assimilabili, al di là della differente etichetta giuridico-formale del provvedimento in questione.

Restano, pertanto, al di fuori della descritta area esclusivamente le ipotesi di confisca penale regolamentate da autonoma previsione di legge ed emesse in procedimenti diversi da quelli tesi all'accertamento dei reati indicati nell'art. 51 co.3 bis del codice di rito , in rapporto alle quali può porsi - ma non in questa sede, dato l'oggetto del ricorso (reato ex art. 416 bis c. p. posto a monte della confisca) - il tema della interpretazione analogica, mentre qui trattasi di presa d'atto della complessiva volontà legislativa.

Trattasi di motivazioni persuasive: l'amministrazione del bene sequestrato non può prescindere dalla soluzione delle questioni relative alla esistenza di pretese creditorie avanzate dai terzi, così come la destinazione del bene sequestrato non può prescindere dalla soluzione delle questioni attraverso le quali un soggetto terzo tende (rivendicando il proprio diritto) a ridurre il valore del bene medesimo. Ciò implica la necessaria applicazione delle norme che il codice antimafia detta al fine di contemperare l'esigenza di qualificare in diritto le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni (a titolo originario: cfr. l'art. 45 d.lgs. 159/2011) e quella di fornire tutela ai creditori ante sequestro di accertata buona fede (siano essi assistiti o meno da diritti reali di garanzia): l'estinzione di diritto delle garanzie reali (all'atto della confisca) in tanto è possibile in quanto venga contestualmente fornita al titolare del diritto di credito una adeguata tutela delle sue ragioni.

In conclusione, si rammenta che il già più volte citato disegno di legge recante Modifiche al codice delle leggi antimafia,prevede, all'art. 27, di riscrivere il comma 4-bis dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 in maniera da togliere ogni dubbio sulla applicabilità ai casi di sequestro e confisca disposti ai sensi del medesimo art. 12-sexies nonché a quelli adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., delle disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disposizioni alle quali il nuovo testo della norma dovrebbe dunque fare espresso ed inequivoco riferimento.

In conclusione

L'evoluzione del quadro normativo rivela il chiaro intento del Legislatore di disciplinare attraverso le disposizioni che il codice antimafia detta per il sequestro di prevenzione anche i numerosi casi nei quali, nell'ambito di un procedimento penale ordinario, sia sottoposto al sequestro propedeutico alla confisca un bene del quale sia necessario assicurare l'amministrazione (ad esempio un'azienda): in questa direzione si muovono non solo un disegno di legge già approvato da un ramo del Parlamento, ma anche i più recenti orientamenti dei giudici di legittimità in tema di nomina dell'amministratore giudiziario e di applicazione delle norme sulla tutela dei terzi.

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