Il reato di frode in processo penale e depistaggio per la prima volta davanti ai giudici di legittimità
29 Maggio 2017
La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24557 del 30 marzo 2017 (dep. 17 maggio 2017) ha affrontato per la prima volta un ricorso concernente la corretta applicazione dell'art. 375 c.p., Frode in processo penale e depistaggio, così come sostituito dall'art. 1, comma1, legge 11 luglio 2016, n. 133 ed ha affermato il seguente principio di diritto:
« l'art. 375 c.p. si configura come reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante ». |