Rinnovo della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a seguito di rigetto

Roberto Bertuol
29 Maggio 2017

È possibile ottenere all'esito del giudizio ordinario la diminuzione di un terzo della pena prevista in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato anche nel caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato da parte del Gup, reiterata all'inizio del successivo dibattimento, ma in tale sede nuovamente rigettata? A mente del dell'art. 438, comma 5, c.p.p. l'imputato può presentare la richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, subordinandolo ad un'integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione, purchè ...

È possibile ottenere all'esito del giudizio ordinario la diminuzione di un terzo della pena prevista in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato anche nel caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato da parte del Gup, reiterata all'inizio del successivo dibattimento, ma in tale sede nuovamente rigettata?

A mente del dell'art. 438, comma 5, c.p.p. l'imputato può presentare la richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, subordinandolo ad un'integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione, purchè compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, anche tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. È evidente allora che l'abbreviato “condizionato”, subordinato com'è a tutta una serie di presupposti (a differenza del giudizio abbreviato “semplice”, alla cui ammissione l'imputato può accedere per effetto della propria richiesta senza la ricorrenza di particolari requisiti di ammissibilità simili a quelle del condizionato) prevede una valutazione ed una decisione del giudice per l'udienza preliminare, a seguito di contraddittorio tra le parti. Nel caso di rigetto di tale richiesta da parte del GUP, dopo la modifica del testo originario del sesto comma della stessa norma, per effetto della sentenza della Corte cost., 23 maggio 2003 n.169, la richiesta di abbreviato condizionato può essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice può disporre procedersi in tali forme qualora ritenga ingiustificato il precedente provvedimento negativo. Quid juris allora se anche il giudice dibattimentale respinga la rinnovata richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato? Le Sezioni unite hanno chiarito che in tali casi il Giudice, in caso di condanna, deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo della pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. , ove riconosca – alla luce dell'espletata istruttoria – l'erroneità del (proprio) provvedimento reiettivo (v. Cass.pen., Sez. unite, 27 ottobre 2004, n. 44711, Wajib ). Anche recentemente il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici, in casi in cui l'attività istruttoria espletata era coincisa con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la sua richiesta di accedere al rito alternativo, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del P.M. (v. Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 8097; si veda anche Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18745). L'eventuale omessa o tardiva riproposizione in limine litis della richiesta del rito condizionato, già respinta dal Gup, precluderà però ogni ulteriore possibilità di invocare l'applicabilità del rito speciale o la riduzione del rito.

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