Non è necessario il consenso della vittima per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto
29 Ottobre 2015
Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, con sentenza depositata il 27 ottobre 2015, chiamate a risolvere il contrasto, formatosi in giurisprudenza, in merito alla questione se fosse possibile o meno dichiarare la non procedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. 274/2000, nell'ipotesi in cui la vittima del reato, regolarmente citata ovvero irreperibile, non compaia in udienza. La presenza o meno della persona offesa, spiega il supremo Consesso, è del tutto irrilevante ai fini della valutazione del giudice, in quanto la norma in esame non richiede alcuna adesione al proscioglimento quanto piuttosto prevede la possibilità, per la persona offesa, di esprimersi in senso negativo circa il decreto d'archiviazione per non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto.
Si veda anche la nota a sentenza di O. Murro, L'assenza della persona offesa non è causa ostativa alla dichiarazione di improcedibilità per particolare tenuità del fatto |