Impresa sotto sequestro per mafia. Inammissibile l'insinuazione al passivo del creditore collegato alla cosca

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2017

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una serie di ricorsi presentati nell'ambito di un procedimento a carico di imprenditori e uomini politici legati al ...

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una serie di ricorsi presentati nell'ambito di un procedimento a carico di imprenditori e uomini politici legati al capo del mandamento mafioso di Trapani, ha colto l'occasione per enucleare i presupposti in base ai quali i creditori di un'impresa sequestrata per mafia possono soddisfare le loro pretese.

In particolare, a seguito di sequestro di una S.R.L., alcuni creditori, tra cui M.P.S. e Intesa Sanpaolo, si erano visti rigettare le loro richieste di insinuazione allo stato passivo.

Con la sentenza n. 1402, depositata il 12 gennaio 2017, i giudici di legittimità hanno ritenuto non meritevoli di accoglimento i ricorsi loro proposti.

La ratio dell'art. 52 d.lgs. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione è quella, da un lato, di garantire l'effettività della misura reale e, dall'altro, assicurare tutela ai terzi evitando però che il proposto si avvalga di prestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni soggetti alla misura reale così da riottenerne il controllo.

A tal fine risulta fondamentale, per il soddisfacimento del terzo creditore, la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, salva la dimostrazione dell'ignoranza del nesso di strumentalità da parte del terzo in buona fede.

In merito alla valutazione della buona fede del terzo, il Collegio esprime degli importanti principi di diritto:

  • in materia di misure di prevenzione patrimoniale, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto.
  • In materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore […] quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza per accertare la strumentalità del credito all'attività illecita.
  • Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi – in particolare su una situazione di oggettiva apparenza – che rendano scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi sufficienti.

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