Il praticante avvocato, nominato sostituto del difensore, non è legittimato a svolgere le investigazioni difensive
30 Giugno 2016
È illegittima l'attività di documentazione ex art. 391-bis c.p.p. svolta, nell'ambito di un procedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale, dal praticante avvocato abilitato esclusivamente al patrocinio nelle sole cause di competenza del giudice di pace ovvero davanti al tribunale in composizione monocratica, anche nell'ipotesi in cui questi sia stato nominato sostituto di un difensore abilitato ed abbia agito in tale veste. La III Sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 25431/2016, ha dichiarato inutilizzabile la documentazione risultante dalle predette indagini, in quanto svolte da un soggetto non abilitato e per tale motivo raccolte in violazione delle norme di legge che attribuiscono la capacità al compimento di tale attività di indagine. A tal proposito, l'art. 391-bis c.p.p. elenca, infatti, quali soggetti abilitati il difensore, il sostituto di questo, gli investigatori privati autorizzati ai sensi dell'art. 222 disp. att. c.p.p. nonché di consulenti tecnici. Ciò premesso, per la Corte, la nomina di sostituto del difensore non implica, di per sé, un ampliamento della sfera dei diritti e quindi l'accesso a posizioni soggettive che erano, prima della nomina de qua, estranee al soggetto. Ne discende che può, quindi, compiere validamente gli atti riconducibili alla nozione di indagini difensive di cui all'art. 391-bis c.p.p. solo il sostituto che abbia la medesima abilitazione che ha permesso al sostituito di ricevere ed espletare l'incarico di cui all'art. 327-bis c.p.p. |