Legittimità della prima notificazione al difensore a mezzo telefax

Piero Indinnimeo
30 Luglio 2015

La sentenza n. 28451 del 19 luglio 2011 delle Sezioni unite della Corte di cassazione ha affermato il principio per cui è possibile procedere alla notificazione di un atto destinato all'indagato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore, a mezzo telefax o con altri mezzi idonei, a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p.
Abstract

La sentenza n. 28451 del 19 luglio 2011 delle Sezioni unite della Corte di cassazione ha affermato il principio per cui è possibile procedere alla notificazione di un atto destinato all'indagato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore, a mezzo telefax o con altri mezzi idonei, a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p.

Nel caso di specie era stata tentata presso il domicilio eletto dall'indagato ex art. 161 c.p.p. la notifica di un avviso di fissazione di udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame; tuttavia, in conseguenza del mancato reperimento dell'indagato e non essendo stato possibile consegnare l'atto in tal luogo, l'ufficiale giudiziario aveva proceduto a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p. notificando l'avviso al difensore. Tale notifica, però, era stata eseguita tramite fax e non con consegna a mani dell'atto. In tali circostanze, con un unico motivo il ricorrente proponeva le eccezioni di nullità della notifica, deducendo che la notifica doveva essere eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p.p., presso il domicilio eletto dall'indagato e non presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

In ogni caso la notifica dell'avviso dell'udienza camerale non poteva essere effettuata a mezzo telefax, essendo tale modalità consentita per la notificazione di atti dei quali il difensore sia direttamente destinatario.

Mancato reperimento presso il domicilio eletto o dichiarato

Con la sentenza in esame le Sezioni unite della Suprema Corte si sono pronunciate su una importante questione in tema di notificazione nel procedimento penale.

In via preliminare, va detto che l'indicata questione di diritto consente di trattare la soluzione della pregiudiziale eccezione di nullità della notifica eseguita presso il domiciliatario, senza l'osservanza delle forme del deposito presso la casa comunale e degli avvisi previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p.

Sul punto risultava agli atti la relazione dell'ufficiale giudiziario che attestava che il domiciliatario non era stato reperito nel domicilio eletto, nonostante l'assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio di anagrafe; né risultava risiedere o abitare in quel comune.

La Corte, nell'affrontare la questione, dà atto di un primo indirizzo interpretativo che ritiene, però, superato da un secondo orientamento cui aderisce. Infatti, un primo indirizzo interpretativo, ormai datato, della stessa Corte aveva affermato che, quando il domicilio dichiarato sia stato individuato, ma non vi sia stato reperito l'imputato o il domiciliatario da lui nominato, né vi siano persone idonee a ricevere la copia dell'atto, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 1997, n. 4033; Cass. pen., Sez. VI, 21 febbraio 1995, n. 611).

L'indirizzo interpretativo più recente ha, invece, affermato che il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, c.p.p. (Cass. pen.,Sez. V, 18 settembre 2009, n. 42399; Cass. pen., Sez. II, 10 novembre 2006, n. 38768; Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2005, n. 23670). A dette pronunce deve aderirsi in quanto possono considerarsi espressione di una più corretta ed articolata interpretazione dell'art. 161, commi 1, 2 e 4, c.p.p.

Sistema notificatorio

Il legislatore ha delineato negli artt. 161, 162, 163 e 164, c.p.p. un compiuto ed articolato sistema per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell'atto al domiciliatario.

Tale sistema si configura quale complesso di disposizioni esauriente, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come alternativo a quello previsto dall'art. 157 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato non detenuto; sistema che non può essere contaminato con l'applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso.

Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell'imputato, che ne sia stato adeguatamente informato, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare alla autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 2, c.p.p. Sul punto, è opportuno precisare che l'art. 163 c.p.p., secondo il quale “Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157”, per la clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non al luogo o alle modalità della notificazione.

Infatti, le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall'art. 157, comma 8, c.p.p. per il testuale riferimento della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l'atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell'imputato); situazioni di per sé preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l'ipotesi prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p.

La impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8, c.p.p.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall'art. 157, comma 7, c.p.p. la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8, c.p.p..

Percorsi giurisprudenziali

La questione rimessa all'esame delle Sezioni unite della Corte di cassazione concerne la legittimità delle notificazioni a mezzo telefax eseguite presso il difensore, quale domiciliatario ex lege dell'imputato, nella impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, ovvero, per quanto si preciserà in seguito, quale domiciliatario nominato dallo stesso imputato.

Sul punto, come è noto, si sono sviluppati nel tempo due diversi percorsi giurisprudenziali: le pronunce orientatesi per la esclusione della legittimità della notificazione a mezzo telefax, diretta alla parte ma eseguita presso il difensore, si riferiscono a casi nei quali il difensore era stato nominato domiciliatario dall'imputato o indagato. (Cass. pen.,Sez. II, 10 dicembre 2008, n. 2827; Cass. pen., Sez. II, 11 febbraio 2010, n. 5648; Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2005,n. 16610, tutte rese nell'ambito di procedure di riesame).

L'indirizzo interpretativo in questione fa leva, in buona sostanza, sulla previsione dell'art. 150c.p.p., sostenendo che l'uso di sistemi alternativi a quello ordinariamente previsto per le notifiche è consentito dalla disposizione citata solo nell'ipotesi in cui la notificazione sia destinata a “persona diversa dall'imputato”.

Le pronunce che hanno, invece, concluso per la legittimità di tale modalità di notificazione si riferiscono tutti i casi nei quali la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. per la rilevata impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 ovvero di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione nei casi previsti dai commi 1 e 3 (Cass. pen.,Sez. III, 3 novembre 2009, n. 46703; Cass. pen., Sez. I, 24 settembre 2008, n. 40324; Cass. pen., Sez. V,12 aprile 2007, n. 20586).

Dalla interpretazione dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p., quale disposizione di carattere generale in ordine alle modalità di notificazione degli atti o degli avvisi che devono essere ricevuti dai difensori, e dalla individuazione del rapporti di tale norma con l'art. 150, stesso codice, deriva necessariamente che anche le notificazioni effettuate nei confronti del difensore, nella qualità di domiciliatario, a qualsiasi titolo, dell'imputato o indagato, possono essere eseguite ai sensi della disposizione citata.

Oltretutto, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, tale interpretazione trova un riscontro nell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. Il riferimento all'art. 148, comma 2-bis, c.p.p. però non può essere inteso come espressione della volontà del legislatore di escludere la possibilità di effettuare la notificazione con mezzi tecnici idonei, eseguita presso il difensore ma diretta all'assistito, in ogni altro caso diverso da quello previsto dal comma 8-bis dell'art. 157 ma piuttosto nel senso di chiarire che tale modalità di notificazione è generalmente impiegabile per le notifiche successive alla prima di cui sia destinatario l'imputato e consegnatario il difensore.

Inoltre si osserva che a proposito del telefax esso è uno strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto “OK” o altro simbolo equivalente (Cass. pen., Sez. II, 3 giugno 2010, n. 24798, secondo la quale per il perfezionamento della notificazione non è richiesta la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo all'uopo sufficiente il rapporto di positiva trasmissione)

In conclusione

Alla stregua delle considerazioni svolte nella pronuncia e sulla scorta di un più recente orientamento giurisprudenziale, è stato, pertanto, emesso il seguente principio: “la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p.”.

La Corte di cassazione ha ritenuto,quindi, siffatta notifica correttamente eseguita, chiarendo in via generale che le notificazioni al difensore possono essere eseguite ex art. 148, comma 2-bis, c.p.p. anche quando il medesimo difensore rivesta la qualità di domiciliatario dell'indagato o imputato.