Niente interrogatorio di garanzia se la misura cautelare è disposta dopo la fase di giudizio
30 Agosto 2016
Con la sentenza n. 35468, depositata il 25 agosto 2016, la Corte di cassazione, Sezione I, si è espressa su un ricorso con il quale si lamentava la violazione del diritto al contradditorio e del diritto di difesa per essere stata applicata al ricorrente, da parte della Corte d'assise di appello di Catanzaro, la misura cautelare della custodia in carcere senza procedere prima all'interrogatorio di garanzia. I giudici di legittimità, richiamando anche quanto già espresso dalla Corte costituzionale (sent. n. 32/1999), hanno rigettato il ricorso motivando che quando, come nel caso di specie, la misura cautelare è applicata dopo l'instaurazione della fase di giudizio, l'esigenza di consentire all'imputato (o indagato) di rappresentare al giudice elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità dei presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. è di per sé sodisfatta in quanto la funzione che deve svolgere l'interrogatorio di garanzia è assorbita dalla pienezza del contradditorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizzano la sede processuale del giudizio, a prescindere da quale sia il rito utilizzato per pervenire alla decisione sul merito. Non sussiste pertanto alcuna ragione, un volta che l'istruttoria sia stata completata, perché vi sia una ulteriore occasione difensiva ad hoc, la quale non aggiungerebbe nessuna significativa garanzia rispetto a quanto derivante dal contesto in giudizio. |