Bancarotta fraudolenta per distrazione. La sufficienza del dolo generico e la necessità del pericolo concreto
30 Agosto 2017
Per integrare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non occorre che l'impresa sia in stato di dissesto e che di tale stato sia consapevole l'agente: l'elemento soggettivo del delitto in questione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni sociali. L'orientamento giurisprudenziale, ormai da tempo consolidato, è stato ribadito dalla Sezione V della Suprema Corte con sentenza n. 38396, depositata il 1 agosto 2017, la quale ha puntualizzato che «fuori dall'ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, dunque, l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale va ravvisato nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori, consapevolezza che deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell'imputato con un'analisi puntuale degli stessi». Configurandosi altresì come reato di pericolo concreto, ai fini della sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, di conseguenza, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi dei creditori tutelati dalla norma incriminatrice. Pertanto, si legge nelle motivazioni della sentenza, «il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di patrimonio». Nell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato di pericolo concreto e del dolo generico deve valorizzarsi, in particolare, la ricerca di indici di fraudolenza necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all'accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa. Di tali indici il giudice penale dovrà dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo. |