La richiesta di perizia nel dibattimento
02 Novembre 2015
Quando è possibile chiedere che il giudice disponga una perizia nel corso del dibattimento?
Le parti possono richiedere che il giudice disponga la perizia nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, cioè nel momento in cui richiedono l'ammissione delle prove relativamente ai fatti che intendono provare, ex art. 493 c.p.p. In tale ipotesi la richiesta sarà vagliata alla luce del criterio ammissivo di cui all'art. 220, comma 1, c.p.p. Successivamente, terminata l'acquisizione delle prove, è possibile proporre la richiesta ex artt. 507, comma 1, c.p.p. ma la stessa sarà ammissibile se ed in quanto ritenuta dal giudice assolutamente necessaria ai fini della decisione. In ogni caso, il giudice può disporre la perizia anche d'ufficio (artt. 508, comma 1 e 224, comma 1, c.p.p.), ovvero senza che vi sia stata una richiesta di parte, anche in mancanza del requisito dell'assoluta necessità previsto dall'art. 507, comma 1, c.p.p.. In tutti i casi in cui la perizia è disposta, le parti potranno provvedere alla nomina di propri consulenti (anche non già inseriti nella lista di cui all'art. 468 c.p.p.) che, se avranno partecipato in modo attivo alle operazioni peritali, potranno successivamente essere esaminati dalle parti e dal giudice. (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 27928/2014, secondo cui Non sussiste per il giudice l'obbligo di esaminare, dopo il perito, il consulente tecnico dell'imputato che non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali. Fattispecie in cui i consulenti tecnici dell'imputato avevano presenziato alle operazioni peritali senza svolgere alcuna attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito). |