Applicabilità della disciplina delle intercettazioni alle videoriprese

30 Novembre 2016

Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria costituiscono intercettazioni? L'argomento è stato affrontato dalle Sezioni unite (n. 26795 del 28 marzo 2006) secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle ...

Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria costituiscono intercettazioni?

Nel caso in cui la ripresa audio-video capti comportamenti comunicativi (condotte di due soggetti che dialogano) troverà applicazione la disciplina delle intercettazioni.

Invece, in caso di riprese di comportamenti non comunicativi (azioni, atteggiamenti e simili) è necessario distinguere in base al luogo in cui viene svolta la registrazione visiva.

L'argomento è stato affrontato dalle Sezioni unite (n. 26795 del 28 marzo 2006) secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (qualora invece non fossero effettuate nell'ambito del procedimento penale esse costituirebbero "documenti" ai sensi dell'art. 234 c.p.p.).

Le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono invece essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost., in assenza di una disciplina che ne regoli la limitazione. La loro acquisizione ed utilizzazione è dunque vietata anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. (cfr. Corte cost. n. 135 del 2001).

Recentemente è stato inoltre dichiarata l'inutilizzabilità delle video-riprese di comportamenti "non comunicativi" effettuate in ambito domiciliare ed aventi ad oggetto registrazioni sonore di meri rumori (Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 16595).

Ulteriore distinzione viene poi effettuata rispetto agli ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza (come nel caso di camerini - c.d. privè - di un locale notturno o i bagni pubblici, sui quali si è specificatamente pronunciata la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la pronuncia sopra citata), atteso che detti luoghi non sono riconducibili alla nozione di "domicilio" neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, non costituendo sede di svolgimento della vita privata sulla quale si può esercitare lo ius excludendi alios.

In quest'ultimo caso le videoriprese costituirebbero prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria e alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p.

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