Corte di Cassazione solo giudice di legittimità: un’ulteriore pronuncia a ricordarlo
30 Dicembre 2015
Lo ha ribadito la IV sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 50246/2015, depositata il 23/12/15: la Cassazione è giudice di legittimità e non può prendere posizioni in merito alle prove di un caso.
Il fatto. Tutto prende vita dal comportamento di un lavoratore che, con il proprio computer aziendale, visitava siti a contenuto pedo-pornografico e scaricava foto e video; questo avveniva sul posto di lavoro e anche durante gli orari di lavoro. Il reo venne condannato in primo grado, per detenzione di materiale pedo-pornografico e per sfruttamento di minori di anni 18, a 8 mesi di reclusione ed al pagamento di € 1.500, condanna confermata in appello. Ne seguì ricorso in Cassazione, la quale nel mese di giugno 2014 lo accoglieva parzialmente rinviando la decisione ad altre sezioni d'appello. Il ricorrente si oppose a questa decisione affermando che la motivazione fosse illogica e contraddittoria e che inoltre non fossero stati considerati elementi fondamentali che (a suo dire) l'avrebbero scagionato. La Corte statuì che la sentenza impugnata fosse assolutamente logica e ben motivata sia sui punti inerenti il rinvio sia sul fatto che si ritenesse il ricorrente l'unico in grado di accedere al dispositivo, per cui le sue dichiarazioni erano in contrasto con quanto emerso in sede di indagine.
Cosa deve giudicare la Cassazione? Il punto fondamentale del ricorso riguarda il fatto che il ricorrente avrebbe desiderato un "nuovo impianto probatorio" e per questo motivo la Corte ricorda che il ruolo del Giudice di legittimità è, esclusivamente, quello di vagliare la correttezza strutturale delle motivazioni delle sentenze, non basandosi sui fatti oggetto della decisione. Riguardo l'illogicità, secondo il Giudice deve essere evidente “a colpo d'occhio”: non possono considerasi illogiche motivazioni ben strutturate che presentano piccole incongruenze; orientamento già affermato nel 2013 dalla II Sezione penale (n. 21644 del 13 febbraio 2013) in cui si era confermato il contenuto dell'articolo 606 c.p.p. La Corte in questa sede aggiunse inoltre che la sentenza deve essere logica rispetto se stessa ed il ricorrente non può presentare nuovi atti in contraddizione con quanto già appurato. La Cassazione, per il caso oggetto della sentenza, ha deciso inoltre di esprimersi anche sul merito affermando che a suo parere dalle risultanze probatorie non si poteva escludere che i file “incriminati” fossero stati scaricati dal ricorrente poiché protetti in cartelle per accedere alle quali serviva una password, creata e conosciuta solo da lui. Per questi motivi il ricorso è stato considerato infondato e inammissibile. |