I documenti da allegare all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

31 Gennaio 2017

Quali documenti occorre allegare all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per dimostrare il reale stato di non abbienza dell'interessato nel caso in cui lo stesso abbia numerosi precedenti penali relativi a delitti contro il patrimonio? La Cassazione è ferma nel richiedere le c.d. allegazioni adeguate per dimostrare il reale stato di non abbienza necessario per essere ammesso al patrocinio a spese dello stato. La suprema Corte ritiene, infatti, che a tal fine vadano tenuti in considerazione anche i redditi non dichiarati in quanto provento di ...

Quali documenti occorre allegare all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per dimostrare il reale stato di non abbienza dell'interessato nel caso in cui lo stesso abbia numerosi precedenti penali relativi a delitti contro il patrimonio?

La Cassazione è ferma nel richiedere le c.d. allegazioni adeguate per dimostrare il reale stato di non abbienza necessario per essere ammesso al patrocinio a spese dello stato. La suprema Corte ritiene, infatti, che a tal fine vadano tenuti in considerazione anche i redditi non dichiarati in quanto provento di attività illecita emersi nel corso dell'apposita indagine demandata alla P.G. dal giudice che deve decidere sulla richiesta. In particolare Corte ha chiaramente statuito che: In tema di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali, atteso che rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale. L'indagine sui redditi non può comunque avvalersi di automatismi, richiede la disamina della fattispecie concreta e non può far leva su sentenze non irrevocabili, tanto più quando, come nella specie, la pronunzia riguardi proprio il procedimento cui si riferisce la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2013 n. 18591).

In altra occasione, tuttavia, la suprema Corte è andata oltre, precisando che la sussistenza di redditi provenienti da attività illecite non deve necessariamente emergere da apposite indagini fiscali, potendo tale circostanza essere accertata anche tramite le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. Fra di esse rientra in particolare la presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio o per motivi di lucro attestanti una condizione di abbienza incompatibile con il patrocinio a spese dello Stato (in questi esatti termini si veda Cass. pen., Sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10125). Come precisato in altra occasione dalla giurisprudenza, possono essere poste a fondamento delle citate presunzioni, a titolo esemplificativo, il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito. (Cass. pen. Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 25044).

Tuttavia il giudice delle leggi adito sulla questione ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma (artt. 416-bis c.p., 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 80 e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. Questa, in particolare, non potrà essere una semplice autocertificazione dell'interessato ma dovranno essere indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato e rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa potendosi avvalere degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all'art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 (Corte costituzionale, 16 aprile 2010, n. 139).

Sulla scorta di tale decisione, da un lato, deve ammettersi a fortiori la possibilità di fornire prova contraria alla presunzioni in base alle quali il giudice adito rigetti la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa della sussistenza in capo all'istante di precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio; dall'altro possono trarsi indicazioni in ordine alle allegazioni adeguate a dimostrare il reale stato di non abbienza necessario per essere ammesso al patrocinio a spese dello stato.

A quest'ultimo proposito si potrebbe pertanto pensare, a titolo esemplificativo, oltre che alla certificazione reddituale, al contratto di locazione relativo all'immobile in cui vive l'istante (utile a dimostrare la modestia dell'abitazione) un certificato attestante lo stato di disoccupazione e un'autocertificazione attestante l'inesistenza di intestazione di conti correnti o beni di particolare valore (auto e/o motocicli) accompagnata in ipotesi anche da una dichiarazione di disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento si renda necessario all'A.G. o alla P.G. eventualmente incaricata di svolgere le relative indagini.

Come noto, infatti, l'istanza dell'interessato e il decreto di ammissione, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione allegate, devono essere trasmesse all'intendenza di finanza, perché possa verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato e disporre eventuali controlli anche a mezzo della guardia di finanza che può proporre al giudice la revoca o la modifica del beneficio e provocare gli effetti recuperatori stabiliti dall'art. 11 in favore dello Stato e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario (Corte costituzionale, 27 novembre 1998, n. 386).

Da quanto detto emerge che il sede di delibazione circa l'ammissione al beneficio in esame il giudice dovrebbe ammettere con riserva (in attesa dei risultati dell'indagine fiscale eventualmente demandata alla guardia di finanza) il soggetto nei cui confronti sussistano numerosi precedenti penali relativi a delitti contro il patrimonio. All'esito degli accertamenti demandati alla guardia di finanza, nel caso in cui gli stessi dimostrassero una situazione concreta diversa da quella formalmente attestata dall'istante mediante la presentazione delle certificazioni reddituali, sarebbe possibile revocare l'ammissione al beneficio.

Nel caso in cui il giudice facendo leva sulle citate presunzioni semplici disponga invece ab origine il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorrerebbe impugnare il citato provvedimento producendo in sede di giudizio di opposizione al documentazione idonea a fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni sulle quali si è fondata la decisione del giudice.

Merita in ogni caso di essere sottolineato che, a norma dell'art. 99 T.U. in materia di spese di giustizia, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Su quest'ultimo grava l'onere di acquisire tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione ai fini dell'ammissione qualora gli stessi non gli siano già stati forniti dalla cancelleria ex art. 590 c.p.p.

Stante l'effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, la suprema Corte attribuisce al giudice dell'opposizione il potere, di esaminare compiutamente l'istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (in questi termini si veda Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 10730).

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