Incidente stradale e concorso di colpa della vittima
31 Maggio 2017
La penale responsabilità dell'automobilista che, tamponando con il proprio autoveicolo sulla strada pubblica un trattore agricolo, causa lo sbalzamento del conducente di tale mezzo ed il conseguente suo decesso, può ritenersi affievolita per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima?
Occorre premettere che l'obbligo di dotare le macchine agricole delle cinture di sicurezza è stato introdotto dal d.lgs 81/2008 in materia di tutela dei lavoratori al fine di ridurre i pericoli causati dai frequenti ribaltamenti. Sebbene, ai fini della circolazione su strada, l'art. 72 cod. strada non ne faccia menzione e l'art. 172 cod. strada non preveda che i conducenti ed eventuali trasportati di mezzi agricoli ne debbano fare uso, il relativo obbligo deve evincersi dalla lettura combinata del d.lgs 81/08 e del codice della strada a tutela dei lavoratori. La loro mancanza, sebbene indicate nella carta di circolazione, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria (art. 112, comma 4, del codice della Strada) se la trattrice agricola circola su strada, mentre la norma non sarà applicabile se la violazione è commessa su campo agricolo. La circolazione su strada di una trattrice agricola, sprovvista di cinture di sicurezza potrà, pertanto, comportare l'applicazione sia dell'art. 112, comma 4, cod. strada, sia la segnalazione all'Ufficio periferico del Ministero del Lavoro, mentre, di converso, il mancato utilizzo delle cinture su di una trattrice che ne sia munita, comporterà esclusivamente quest'ultima segnalazione e nessuna infrazione al codice della strada. Il ministero dei trasporti con la circolare del 16 maggio 2011, ha chiarito che tutte le trattrici agricole devono essere equipaggiate con dispositivi di protezione del conducente in caso di ribaltamento, anche quelle che risultino fin dall'origine prive di tali strutture di protezione (i sistemi di protezione passiva per conducenti dei trattori si basano sul principio di trattenere l'operatore all'interno di un “volume di sicurezza” o “zona libera”. In caso di capovolgimento il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla struttura di protezione – cfr. linee guida ISPESL; art. 106, comma 5 cod. strada Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole). Tale previsione, già applicata in tutte le aziende agricole con dipendenti, in virtù delle citate norme sulla sicurezza dei posti di lavoro, è stata estesa a tutte le macchine agricole, anche di proprietà di privati o di aziende a conduzione familiare. Stante le premesse, ben potrà valutarsi la circostanza che la trattrice non fosse munita dei citati dispositivi di protezione al fine di limitare la responsabilità dell'automobilista. |