Autorità competente a disporre le deroghe alle prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale
31 Luglio 2015
L'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. 146/2013, operando un'integrazione dell'articolo 47, comma 8, della l. 354/1975, ha introdotto la previsione per cui le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Come funziona in concreto il regime delle modifiche temporanee? Quali modifiche devono, in altre parole, ritenersi urgenti?
Sul piano applicativo, occorre precisare che la disciplina introdotta dal d.l. 146/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10) riguarda soltanto le deroghe temporanee alle prescrizioni imposte – sia in sede di applicazione provvisoria e “cautelare” della misura, quanto dall'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza collegiale – e non la modifica stabile delle medesime, che rimane necessariamente affidata ad un provvedimento reso in forma scritta dal magistrato di sorveglianza competente. La nuova disciplina importa una conseguenza assai rilevante sul piano pratico: tutte le richieste di modifica urgente delle prescrizioni dovranno essere decise non più dal magistrato di sorveglianza bensì dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe), che dovrà, successivamente, informare il magistrato della decisione assunta. Sul piano tecnico, la disposizione subordina la competenza del direttore dell'Uepe al duplice presupposto della natura urgente della richiesta deroga e del carattere temporaneo della medesima. Quest'ultimo profilo non presenta particolari aspetti problematici, essendo facilmente identificabile il caso in cui la modifica delle prescrizioni assuma natura meramente contingente ovvero consista in un mutamento permanente delle medesime (o di una di esse). Con riferimento alla condizione della natura primo presupposto, si pongono i più delicati problemi applicativi. Invero, sotto un certo aspetto, l'urgenza ricorre nella quasi totalità dei casi, essendo la detta ragione quella in re ipsa fondante la richiesta di modifica delle prescrizioni. Un'utile indicazione sembra provenire dalla circolare del D.A.P. dd. 28 marzo 2014 GDAP 0120333 che, in relazione alla individuazione del limite temporale oltre il quale non ricorra più il carattere di urgenza, individua il detto limite in sette giorni, inclusi i festivi, oltre il quale l'istanza rimane di competenza del magistrato di sorveglianza.
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