In tutti i casi in cui difetti la possibilità di sottrarre un soggetto dalle ingerenze esterne, e per costui di esercitare il c.d. ius excludendi alios, non potranno ritenersi sussistenti i presupposti per configurarela circostanza aggravante connessa alla commissione del fatto in luoghi di privata dimora: non può, quindi, ritenersi integrata l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis) c.p. quando la rapina è commessa all'interno dei locali destinati alla ricezione della clientela di alcuni sportelli bancari in orari di apertura al pubblico.
La Corte di cassazione, Sez. III, si è così adeguata – con sentenza n. 30419 depositata il 18 luglio 2016 – all'orientamento più restrittivo, già espresso dalle Sezioni unite (sent. 26795/2006), secondo il quale il concetto di privata dimora evoca un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza, valorizzando il necessario carattere tendenzialmente esclusivo del godimento del luogo e, conseguentemente, la tutela della privacy.
Il concetto di privata dimora è quindi caratterizzato da tre elementi:
- l'esprimere un rapporto stabile tra una persona e un luogo, generalmente chiuso al pubblico, in cui si svolge la vita privata;
- la possibilità di sottrarre il soggetto alle ingerenze esterne e di garantirgli quindi la riservatezza (c.d. ius excludendi alios);
- il fatto che la tutela del rapporto tra persona e luogo si estenda anche quando il soggetto sia assente.
Ciò significa che la vita personale che si svolge all'interno di un luogo di privata dimora, anche se per un periodo limitato, fa sì che esso diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.
nel caso di specie, il luogo dove si è svolta l'attività criminosa non può essere ricompreso nemmeno nei luoghi destinati solo parzialmente a privata dimora (art. 624-bis, comma 1, c.p.) in quanto, sebbene l'attività lavorativa o professionale possa rientrare nel concetto di vita privata, non risulta esservi alcun tipo di collegamento con locali aventi carattere privato e distinto da quelli ordinariamente accessibili al pubblico.