La "dissociazione" collaborativa dall'organizzazione mafiosa

Andrea Alberico
04 Agosto 2016

L'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/1991 soggiace all'ordinario giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.? Ed in ogni caso, è compatibile con le circostanze attenuanti generiche?

L'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/1991 soggiace all'ordinario giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.? Ed in ogni caso, è compatibile con le circostanze attenuanti generiche?

Il problema dell'assoggettabilità al giudizio ordinario di bilanciamento della circostanza attenuante speciale ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 152/1991 ha per lungo tempo impegnato la giurisprudenza di legittimità, per anni attraversata da un conflitto solo recentemente composto dall'intervento delle Sezioni unite.

Secondo un primo e risalente orientamento – che non ha mancato di avere seguito anche nella seconda metà del primo decennio del nuovo millennio – Allorché ricorrono gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8, comma primo, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la pena della reclusione da dodici a venti anni per i delitti punibili con l'ergastolo, non ha luogo un'automatica attenuazione di pena che renda ammissibile il giudizio abbreviato, in quanto detta circostanza, sia pure ad effetto speciale, non può sottrarsi all'ordinario giudizio di comparazione, senza un'espressa previsione legislativa (Cass. pen., Sez. I, n. 7427/1998, da ultimo confermata, nelle conclusioni e nelle ragioni, da Cass. pen., Sez. II, n. 34193/2006).

La corrente in parola fonda su dato formale del'assenza di indicazioni legislative sul giudizio di bilanciamento e sulla conseguente applicazione della disciplina generale.

Diversamente, un più seguito filone interpretativo, proponendo una lettura sistematicamente orientata, affermava che La circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", disciplinata dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., in quanto il legislatore, in caso di sua concessione, ha fatto ricorso, in deroga ad esso, a speciali criteri di diminuzione della pena che impongono, per i delitti puniti con l'ergastolo, la sostituzione di quest'ultimo con una pena detentiva temporanea compresa tra i dodici e i venti anni di reclusione (Cass. pen., Sez. V, n. 4977/2010).

Tale ultimo orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite che, con sentenza n. 10713/2013, hanno confermato che l'attenuante in parola non è soggetta al giudizio di bilanciamento.

Decisiva, nel fondare la decisione, la valorizzazione, da parte della Corte, della ratio della diminuzione di pena. Secondo il massimo organo nomofilattico, infatti, la circostanza mira ad assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione c.d. attuosa o collaborativa, che non può essere vanificato dall'ordinario gioco di comparazione tra circostanze.

La soluzione delle Sezioni unite risulta ad oggi incontrastata nella giurisprudenza successiva.

Non meno rilevante dal punto di vista pratico è il profilo della compatibilità dell'attenuante della collaborazione con le circostanze attenuanti generiche.

È chiaro, infatti, che il cumulo tra le circostanze potrebbe garantire un trattamento sanzionatorio particolarmente mitigato, tale da aprire la strada alla celere concessione di numerosi benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

Di qui la prudenza con cui la giurisprudenza ha affrontato il problema. Prudenza, peraltro, coerente con la natura della circostanza speciale e con l'ineliminabile formante di resipiscenza – quantomeno sostanziale – che la caratterizza. Ma soprattutto coerente con la funzione sistematica delle circostanze attenuanti generiche, che, come si ricorderà, furono introdotte nel codice per mitigare le asperità sanzionatorie dell'ordinamento fascista nell'attesa (sinora rimasta tale) della riscrittura del codice penale. Le attenuanti generiche, dunque, in una logica di transizione, dovevano servire a consentire al giudice una risposta sanzionatoria più aderente alle peculiarità del singolo caso e del singolo autore, abbattendo il muro, sovente elevato, del minimo edittale.

Secondo un recente ed incontrastato orientamento, allora, Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cass. pen., Sez. VI, n. 49820/2013).

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